DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 26.04.2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2007

 

…………………….. OMISSIS…………………………

 

P R O P O N E

 

1) di mantenere invariate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007 così determinate:

 

A) Aliquota ordinaria del 7 per mille                                

A1) per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale

A2) aree fabbricabili                                            

 

B) Aliquota ridotta del 5 per mille                                  

B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'U.I. direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze;

B2) per l'U.I. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

B3) per le U.I. ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

  B4) per le U.I. ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che hanno la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

 

C) Aliquota ridotta del 4 per mille                                   

C1) per i fabbricati o porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

 

C2) l'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione che venga allegata alla prevista dichiarazione ICI l'accertamento di inagibilità dell'UTC o in alternativa ideonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

 

C3) di confermare per l'anno 2007 le detrazioni:                 

 

D1) detrazione ordinaria                                             

abitazione principale                                                         € 103,29

 

D2) detrazione maggiorata                                             

per i soggetti che si                                            

trovano in condizioni di disagio economico e sociale             

come individuati con il presente atto                       € 154,94

 

di stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda entro il mese di OTTOBRE dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni agevolative, allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita certificazione;

 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

 

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

6) di dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle Finanze;

 

7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.

 

 

IL CONSIGLIOCOMUNALE

 

            VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

 

            VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi  rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di  Ragioneria, ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione;

 

            CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

 

delibera

 

                  di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;

 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità per effetto del disposto di cui all’art. 126, comma 1, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.