LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, che disciplina l'applicazione

dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.1999, esecutivo ai sensi di legge, e successive modificazioni;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni hanno ampia facoltà di manovra, ed in particolare di:

a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino a un massimo del 7 per mille, diversificando l'imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97);

b) ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/92);

c) elevare la detrazione per l'abitazione principale fino alla totale concorrenza con l'imposta dovuta, a condizione che l'aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all'aliquota ordinaria;

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23/12/1996 n. 662);

e) applicare un'aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L.08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24/10/1996 n. 556);

f) stabilire aliquote ridotte per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni di conduttori (art. 2, comma 4, legge 09/12/1998 n. 431);

g) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall'inzio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27/12/1997 n. 449);

h) applicare l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 504/92);

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2005;

 

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l'esercizio 2006 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, in base alle quali si reputa di poter mantenere invariate tali aliquote;

 

DATO ATTO CHE il Comune di Orciano di Pesaro, nell'adottare una politica di bilancio attenta a tutelare le situazioni di disagio economico e sociale, oltre a mantenere invariata l'aliquota prevista per l'abitazione principale per l'anno 2005, ha applicato degli ammortizzatori sociali quali l'elevazione della detrazione per l'imposta comunale sugli immobili ad Euro 154,94 a favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale e il beneficio dell'aliquota ridotta per abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado;

 

ATTESO un incremento di gettito dovuto, oltre che dal gettito derivante dai nuovi insediamenti edilizi, dall'aumento dei valori medi delle aree edificabili disposto per il 2006, oltre che dall'espansione della base imponibile per effetto dell'azione di recupero dell'evasione fiscale;

 

P R O P O N E

 

1) di mantenere invariate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006 così determinate:

 

A) Aliquota ordinaria del 7 per mille

A1) per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione princiale

A2)  aree fabbricabili

 

B) Aliquota ridotta del 5 per mille

B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'U.I. direttamente adibita ada abitazione principale, comprese le pertinenze;

B2) per l'U.I. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

B3) per le U.I. ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

B4) per le U.I. ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che hanno la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

 

C) Aliquota ridotta del 4 per mille

C1) per i fabbricati o porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

 

 

2) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione che venga allegata alla prevista dichiarazione ICI l'accertamento di inagibilità dell'UTC o in alternativa ideonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

 

 

3) di confermare per l'anno 2006 le detrazioni: 

 

D1) detrazione ordinaria

abitazione principale                                 Euro 103,29

 

D2) detrazione maggiorata

per i soggetti che si

trovano in condizioni di disagio economico e sociale

come individuati con apposito atto deliberativo       Euro 154,94

 

di stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda entro il mese di Giugno dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni agevolative, allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita certificazione;

 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

 

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

6) di dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle Finanze;

 

7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;

 

CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione.