DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2 DEL 22.01.2005
OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992, che prevedono la determinazione annuale delle aliquote dell'imposta, con effetto per l'anno successivo, e con il medesimo atto l'eventuale determinazione della detrazione d'imposta per l'abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (Euro 103,30);
VISTA la legge 662 del 23.12.1996 che introduce novità in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili con l'articolo 3, commi 143, 149, 151 che prevedono deleghe fiscali attuate con il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
CONSIDERATO che al Titolo III^ del suddetto Decreto Legislativo si stabilisce il riordino della disciplina dei tributi locali, nonchè i tempi di esercizio e di efficacia;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e disciplina dei tributi comunali, con eccezione della determinazione delle aliquote;
CONSIDERATO che le modifiche apportate alla legge istitutiva dell'I.C.I., D.Lgs. 504/92, si possono così riassumere:
- "l'aliquota deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
- "Il Comune ha il potere di stabilire un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie, a proprietà indivisa nonchè per le unità immobiliari locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come abitazione principale.
- "Viene equiparata all' abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- "L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilità dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- "La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita nella misura minima di Euro 103,30;
RICHIAMATO l'art. 27 - comma 4) - del regolamento il quale stabilisce per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, la detrazione può essere elevata fino a Euro 258,23 nel rispetto dell' equilibrio di bilancio;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.03 con la quale per l'anno 2003 sono state determinate le condizioni personali ed economiche caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale, per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale;
RITENUTO opportuno estendere la validità della sopra citata delibera anche per l'anno 2005;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n^ 4 del 26.02.1999 con la quale in applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo n^ 446 del 15.12.1997, è stato approvato il "Regolamento relativo all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili";
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.1999, si è provveduto ad equiparare all'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
- gli alloggi regolarmente assegnati dali Istituti autonomi per le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizioni che non risultino locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
- agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
oltre a prevedere l'applicazione dell'aliquota minima per fabbricati realizzati da imprese costruttrici e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni;
VISTO l'art. 27 - comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 314 del 30 dicembre 2004, Pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31.12.2004, che ha disposto la proroga al 28.02.2005 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2005 da parte degli Enti Locali;
CONSIDERATA la necessità di confermare per l'anno 2005 le aliquote fissate con delibera di G.C. n 12 del 18.02.2004 per l'anno 2004;
P R O P O N E
1) di confermare per l'anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
A) Aliquota ordinaria del 7 per mille
A1) per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case)
A2) aree fabbricabili
B) Aliquota ridotta del 5 per mille
B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze;
B2) per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado nonchè al coniuge ancorchè separato o divorziato e agli affini entro il secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale;
B3) per l'unità immobiliare ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;
B4) per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadine che hanno la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovereo permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;
C) Aliquota ridotta del 4 per mille
C1) per i fabbricati o porzione di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;
2) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilità dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
3) di confermare per l'anno 2005 le detrazione dell'imposta ICI nel seguente modo:
D) detrazione ordinaria
D1) detrazione ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 8 comma 2, del D.Lgs. N. 504/1992 così come modificato dalla Legge 662/1996 nella misura di Euro 103,30
E) detrazione maggiorata pari ad E. 154,94 per coloro che si trovano nelle condizioni di disagio economico e sociale individuata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2003, e più specificatamente nei seguenti casi:
E1) contribuenti pensionati titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il 60^ anno di età alla data del primo gennaio 2005 con reddito annuale imponibile ai fini Irpef (escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale) non superiore a Euro 7.657,46 se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto passivo non vive solo il reddito imponibile Irpef del nucleo familiare, viene fissato in Euro 13.436,20 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di Euro 826,34 per ogni persona a carico;
E2) contribuenti titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 80% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 15.000,00 più Euro 826,34 per ogni persona a carico;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;
CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione.