PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESP.  DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

OGGETTO: Nuove tariffe  I.C.I. per 1' anno 2005.

- Visto il decreto legislativo n° 504/92, art. 9, che ha istituito l'imposta Comunale sugli Immobili e l'art. 6 in base al quale l'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

- Visto l'art. 2 del D.L. n° 542 del 23/12/1995 che testualmente recita: " Ai fini dell'imposta Comunale sugli Immobili i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 30/12/1992, n° 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetto passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

- Ritenuto opportuno procedere all'adempimento di cui sopra;

- Viste le precedenti delibera con le quali sono state stabilite le tariffe per gli anni precedenti;

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 11 del 24.02.2004 con la quale erano state stabilite le aliquote per l'anno 2002,  confermate anche per l'anno 2004,  nel seguente modo:

 

 - 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti;

- 4,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti;

- Rilevata l’opportunità di variare le aliquote per l’anno 2005 in considerazione dei tagli effettuati sui trasferimenti statali  a questo Comune;

- Dato atto che viene rispettata la condizione prevista di assicurare un gettito complessivo almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato, in considerazione dell’evoluzione, costante nel tempo, dei cespiti imponibili;

- Richiamato l'art. 3, comma 53, della legge n° 662/96 che stabilisce la possibilità di diversificazione delle aliquote rimanendo nei limiti del 4 per mille e del 7 per mille;

Sottolineata l'opportunità di confermare la differenziazione di aliquota, in quanto il Comune di Montecopiolo è sede di diverse abitazioni di proprietari non residenti e di abitazioni locate, soprattutto nella stagione estiva, in quanto territorio montano ed a vocazione turistica;

 

                                                                       PROPONE

1) di stabilire l'anno 2005 l'aliquota relativa all'imposta Comunale sugli Immobili  nella misura del  7 PER MILLE per tutti gli immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti;

 

2) di stabilire per l’anno 2005 l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti,  nella misura  del 5,5 per mille;

3) di dare atto che  il funzionario cui vengono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n° 504/92, è responsabile del settore amministrativo contabile

4) di dare atto che nella relazione previsionale e programmatica, nonché nel bilancio di previsione 2005, è contemplata l'applicazione delle aliquote come sopra riportate.

5) di dare atto che verrà applicata la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, punto n° 2, della legge n° 662/96;