I .C. I.  2009

Il recente Decreto Legge n. 93/2008, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, in materia di esenzione ICI prima casa, all'art. 1 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale  si intende l'abitazione dove il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) risiede anagraficamente.

L'esclusione dall'ICI deve intendersi estesa anche alle cosiddette "pertinenze", in quanto soggette al medesimo regime giuridico dell'abitazione principale. Le pertinenze devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dall’art. 3 del  Regolamento comunale  per la disciplina  dell'ICI (approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del  21/01/2009).

Non sono in ogni caso oggetto di esclusione dall'ICI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l'imposta applicando, come in passato, l'aliquota e l'eventuale detrazione previste dal Comune.

Sono inoltre da ricomprendere nell'esclusione dall'imposta le abitazioni considerate abitazioni principali ai sensi del Regolamento comunale ICI vigente alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge.

 Per il Comune di Montelabbate, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, sono quindi considerate abitazioni principali anche:

􀁹 l’abitazione posseduta da soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

􀁹 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che ne abbiano stabilito la propria residenza, con la precisazione che il soggetto interessato è obbligato a presentare l’ autocertificazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione.

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

􀂃 Entro il 16 Giugno va versata la 1ª rata.  

􀂃 Entro il 16 Dicembre va versata la 2ª rata.  

􀂃 E’ possibile anche effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno in corso.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta frazione.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Utilizzando l’apposito bollettino di c.c.p.  n. 11838612 - Intestato al Comune di Montelabbate – I.C.I. – Servizio Tesoreria - I bollettini sono disponibili presso gli sportelli degli uffici postali  e  dell’Ufficio Tributi del Comune.

Utilizzando il Modello F24: presso qualsiasi sportello bancario, postale, di concessionario o per via telematica.

 

ALIQUOTE

- Abitazione principale solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9    

5,2

per mille

- Altri fabbricati                                                                  

6,5

per mille

-Abitazioni comprese tra le categorie A/1 e A/9  e relative pertinenze (categorie C/2 – C/6 – C/7)   non locate e tenute a disposizione da oltre due anni

7,0

per mille

Unita' abitative concesse in locazione a  soggetti   che abbiano stabilito la propria residenza, alle  condizioni definite dagli accordi stipulati ai  sensi della L. 431  art.2, comma 3 del 09/12/1998;

4,80

per mille

-         Detrazione per abitazione principale solo per le categorie catastali A/1,

      A/8 e A/9                                  

€ 104,00

 

IMMOBILI CONCESSI  IN LOCAZIONE    

1. Per le abitazioni concesse in forza di un regolare contratto di affitto a soggetti che vi hanno la propria residenza, l’aliquota applicabile e’ quella ordinaria  e decorre dalla data del contratto di affitto che andrà presentato al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di presentazione oltre il suddetto termine l’aliquota ordinaria sara’ applicabile dal primo gennaio dell’anno successivo alla presentazione  stessa. L’omessa presentazione del regolare contratto di affitto comporta l’applicazione dell’aliquota massima.

2.  Per le abitazioni concesse in forza di un regolare contratto di affitto alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della L. 431 art. 2, comma 3 del 09/12/1998 a soggetti che vi hanno la propria residenza, l’aliquota applicabile e’ quella agevolata pari al 4,8 per mille   e decorre dalla data del contratto di affitto che andrà presentato al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di presentazione oltre il suddetto termine l’aliquota ordinaria sara’ applicabile dal primo gennaio dell’anno successivo alla presentazione  stessa. L’omessa presentazione del regolare contratto di affitto comporta l’applicazione dell’aliquota massima .

 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tributi al numero 0721473228 oppure consultare il sito Internet del comune:  www.montelabbate.net.