I .C. I. 2008
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Entro il 16 Giugno va versata la 1ª rata.
Entro il 16 Dicembre va versata la 2ª rata.
E’ possibile anche effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno in corso.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta frazione.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Utilizzando l’apposito bollettino di c.c.p. n. 11838612 - Intestato al Comune di Montelabbate – I.C.I. – Servizio Tesoreria - I bollettini sono disponibili presso gli sportelli degli uffici postali e dell’Ufficio Tributi del Comune.
Utilizzando il Modello F24: presso qualsiasi sportello bancario, postale, di concessionario o per via telematica.
ALIQUOTE
- Abitazione principale |
5,2 per mille |
- Altri fabbricati |
6,5 per mille |
-Abitazioni comprese tra le categorie A/1 e A/9 e relative pertinenze (categorie C/2 – C/6 – C/7) non locate e tenute a disposizione da oltre due anni |
7,0 per mille |
Unita' abitative concesse in locazione a soggetti che abbiano stabilito la propria residenza, alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della L. 431 art.2, comma 3 del 09/12/1998; |
4,80 per mille |
- Detrazione per abitazione principale |
€ 104,00 |
- Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e’ rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. |
- Si considerano altresì abitazioni principali :
quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela. Dal 1^ Gennaio 2006, l’aliquota applicabile e’ quella agevolata senza applicazione della detrazione.
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita’ non risulti locata.
Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dall’autocertificazione presentata dal contribuente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE
1. Per le abitazioni concesse in forza di un regolare contratto di affitto a soggetti che vi hanno la propria residenza, l’aliquota applicabile e’ quella ordinaria e decorre dalla data del contratto di affitto che andrà presentato al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di presentazione oltre il suddetto termine l’aliquota ordinaria sara’ applicabile dal primo gennaio dell’anno successivo alla presentazione stessa. L’omessa presentazione del regolare contratto di affitto comporta l’applicazione dell’aliquota massima.
2. Per le abitazioni concesse in forza di un regolare contratto di affitto alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della L. 431 art. 2, comma 3 del 09/12/1998 a soggetti che vi hanno la propria residenza, l’aliquota applicabile e’ quella agevolata pari al 4,8 per mille e decorre dalla data del contratto di affitto che andrà presentato al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di presentazione oltre il suddetto termine l’aliquota ordinaria sara’ applicabile dal primo gennaio dell’anno successivo alla presentazione stessa. L’omessa presentazione del regolare contratto di affitto comporta l’applicazione dell’aliquota massima .
La normale detrazione di Euro104,00 è elevata a Euro 180,00 annue a favore dei seguenti soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
a) PERSONE ANZIANE
1 - requisiti di età:
aver compiuto sessant’anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposta;
2 - requisiti di reddito: -
per i soggetti soli il reddito imponibile dell’anno precedente non deve risultare superiore a Euro 6.713,94;
- per i soggetti coniugati, entrambi ultrasessantenni, il reddito imponibile dell’anno precedente, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore a Euro 10.845,60;
- in caso di convivenza con figli totalmente inabili le pensioni minime di questi ultimi non vanno conteggiate;
3 – altri requisiti:
- essere proprietari o titolari di altri diritti reali della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2 - C/6 - C/7;
- l'unità immobiliare deve risultare utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, comprensivo di eventuali figli totalmente inabili, con esclusione di altre persone.
b) SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
1 – requisiti:
- avere all'interno del nucleo familiare un soggetto avente un’invalidità civile pari o superiore al 74%;
- essere proprietari o titolari di altri diritti reali della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2 - C/6 - C/7;
- l'unità immobiliare deve risultare destinata ad abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, avente all'interno un soggetto portatore di handicap.
c) GIOVANI COPPIE
1 – requisiti di età:
- non aver compiuto più di 35 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposta (per entrambi i soggetti);
2 – requisiti di reddito:
- avere un reddito imponibile (complessivo, di entrambi i soggetti) di Euro 25.822,85 relativo all'anno precedente a quello di imposta;
3 – altri requisiti:
- essere coppie di fatto o coppie legate da vincolo di matrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposta;
- essere proprietari o titolari di altri diritti reali della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2 - C/6 - C/7;
- l'unità immobiliare deve risultare destinata ad abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, comprensivo di figli, con esclusione di altre persone;
- la maggiore detrazione in questa fattispecie é applicabile solo per i primi due anni di matrimonio o convivenza e a partire dal 01 gennaio dell'anno successivo.
Per il riconoscimento della detrazione di Euro 180,00 che spetta in proporzione ai mesi nei quali sussistono le condizioni di cui al comma precedente, i soggetti aventi diritto dovranno presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo cui si riferisce l’imposta, idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per dimostrare il possesso dei requisiti.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tributi al numero 0721473228 oppure consultare il sito Internet del comune: www.montelabbate.net.