PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 28/04/2011
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2011 E CONFERMA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile Settore Contabile;
VISTO l'art.6 del D.Lgs.n.504/92 come sostituito dal 53^ comma, dell'art.3, della L.662/96;
ATTESO che il 2^ comma del predetto art.6 prevede che l'aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
VISTA la deliberazione G.C. n.26 del 16/02/2006, con la quale sono state stabilite le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
- aliquota ordinaria 7 per mille;
- aliquota abitazione principale 6 per mille;
e la detrazione dell'abitazione principale nella misura di euro 103,29;
VISTO il D.M. 16/03/2011, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 è stato differito al 30 giugno 2011;
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n.296 (Finanziaria 2007), il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento e considerato che tali disposizioni non hanno subito modifiche con le successive leggi finanziarie;
VISTO l’art.1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n.296 (Finanziaria 2007) che stabilisce che è il Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote ICI;
CONSIDERATO che questo ente ha verificato ogni possibile entrata ordinaria per raggiungere l'equilibrio del bilancio corrente;
CHE a tal fine sono state utilizzati tutti i mezzi finanziari previsti per legge;
ACCERTATO che per far fronte all'equilibrio di bilancio per questo ente è inderogabile confermare le aliquote dell’anno 2010;
CHE da un'indagine effettuata dall'Ufficio Tributi risulta che in numerosi Comuni l'aliquota ordinaria è del 7 per mille;
CONSIDERATO che solo nell'anno 1995 con deliberazione di G.M. n.259 del 26/07/1995 l'aliquota ICI era stata aumentata al 7 per mille, per far fronte a straordinarie esigenze di bilancio causate da un'imprevista riduzione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali ai sensi della Legge 22/03/1995 n.85;
CHE ai sensi dell'art.8, 2^ comma, del D.Lgs.504/92 come sostituito dal 55^ comma, dell'art.3, della L.662/96, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
CHE ai fini di assicurare gli equilibri di bilancio non é possibile aumentare neanche detta detrazione in base alla facoltà prevista dal 3^ comma della stessa normativa;
VISTO l’art.77 bis, comma 30, della Legge 06/08/2008 n.133, che ha sospeso il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti per il triennio 2009/2011, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;
VISTO l’art.1 c.1 e 2 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, convertito dalla Legge 24/07/2008 n.126, che dispone l’esclusione a decorrere dall’anno 2008, dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso (A1), delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9);
CONSIDERATO che comunque sugli immobili di categoria A1, A8 e A9, esclusi dall’esenzione, continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Settore Contabile per la regolarità tecnica e contabile;
UDITO il consigliere Giovannini preannunciare il voto contrario dell’intero gruppo consiliare in quanto non sono state inserite le detrazioni familiari e per l’alta percentuale (7 ‰) dell’aliquota ordinaria;
Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Amicizia, Giovannini e Guerra) su 11 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1)di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
2)di stabilire e confermare, per l'anno 2011, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.504/92 come sostituito dal 53^ comma, dell'art.3, della L.662/96, nelle misure seguenti:
-aliquota ordinaria 7 per mille
-aliquota abitazione principale 6 per mille;
3)ai sensi dell'art.8, 2^ comma, del D.Lgs.n.504/92 come sostituito dal 55^ comma, dell'art.3, della L.662/96, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4)di dare atto che secondo quanto stabilito dell’art.1 c.1 e 2 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, convertito dalla Legge 24/07/2008 n.126, sugli immobili di categoria A1, A8 e A9, esclusi dall’esenzione dell’imposta, continua ad applicarsi la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come determinata al precedente punto 2;
5)per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore;
6)di disporre affinché la presente delibera sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
INFINE, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Amicizia, Giovannini e Guerra) su 11 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.267/2000.