LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile Area Contabile;

VISTO l'art.6 del D.Lgs.n.504/92 come sostituito dal 53^ comma,

dell'art.3, della L.662/96;

ATTESO che il 2^ comma del predetto art.6 prevede che l'aliquota

ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne'

superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale

limite;

VISTA la deliberazione G.C. n.20 del 15/02/2005, con la quale tra

l'altro e' stata confermata l'aliquota ICI per l'anno 2005 nella

misura del 6 per mille e la detrazione dell'abitazione principale

nella misura di euro 103,29;

VISTO il comma 155 della Legge Finanziaria 23/12/2005 n.266, con il

quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per

l'anno 2006 e` differito al 31 marzo 2006;

VISTO l'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n.448 (Finanziaria

2002), il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali,

e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo

gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che questo ente ha verificato ogni possibile entrata

ordinaria per raggiungere l'equilibrio del bilancio corrente;

CHE a tal fine sono state utilizzati tutti i mezzi finanziari

previsti per legge, (contributi DPR 380/2001, contributo statale

ordinario per gli investimenti);

ACCERTATO che per far fronte all'equilibrio di bilancio per questo

ente e` inderogabile anche procedere a stabilire l'aliquota ordinaria

ICI al 7 per mille, confermando l'aliquota del 6 per mille per

l'abitazione principale;

CHE da un'indagine effettuata dall'Ufficio Tributi anche nei Comuni

limitrofi di Borgo Pace, Sant'Angelo in Vado, Lunano, Urbania, Peglio,

Fermignano, l'aliquota ordinaria e` del 7 per mille;

CONSIDERATO che solo nell'anno 1995 con deliberazione di G.M. n.259

del 26/07/1995 l'aliquota ICI era stata aumentata al 7 per mille, per

far fronte a straordinarie esigenze di bilancio causate da

un'imprevista riduzione da parte dello Stato dei trasferimenti

erariali ai sensi della Legge 22/03/1995 n.85;

CHE ai sensi dell'art.8, 2^ comma, del D.Lgs.504/92 come sostituito

dal 55^ comma, dell'art.3, della L.662/96, per l'unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono

Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione;

CHE ai fini di assicurare gli equilibri di bilancio non e'

possibile aumentare neanche detta detrazione in base alla facolta'

prevista dal 3^ comma della stessa normativa;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Contabile

per la regolarita' tecnica e contabile;

A voti unanimi espressi secondo legge;

D E L I B E R A

1)di stabilire per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale

sugli immobili, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.504/92 come sostituito

dal 53^ comma, dell'art.3, della L.662/96, nelle misure seguenti:

-aliquota ordinaria 7 per mille

-aliquota abitazione principale 6 per mille;

2)ai sensi dell'art.8, 2^ comma, del D.Lgs.n.504/92 come sostituito

dal 55^ comma, dell'art.3, della L.662/96, per l'unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono

Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione;

3)per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla

normativa in vigore;

4)di disporre affinche' la presente delibera sia pubblicata per

estratto nella Gazzetta Ufficiale.

INFINE, con separata ed unanime votazione;

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi

dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.267/2000.