LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile Area Contabile;
VISTO l'art.6 del D.Lgs.n.504/92 come sostituito dal 53^ comma,
dell'art.3, della L.662/96;
ATTESO che il 2^ comma del predetto art.6 prevede che l'aliquota
ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne'
superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale
limite;
VISTA la deliberazione G.C. n.20 del 15/02/2005, con la quale tra
l'altro e' stata confermata l'aliquota ICI per l'anno 2005 nella
misura del 6 per mille e la detrazione dell'abitazione principale
nella misura di euro 103,29;
VISTO il comma 155 della Legge Finanziaria 23/12/2005 n.266, con il
quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2006 e` differito al 31 marzo 2006;
VISTO l'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n.448 (Finanziaria
2002), il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali,
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell'anno di riferimento;
CONSIDERATO che questo ente ha verificato ogni possibile entrata
ordinaria per raggiungere l'equilibrio del bilancio corrente;
CHE a tal fine sono state utilizzati tutti i mezzi finanziari
previsti per legge, (contributi DPR 380/2001, contributo statale
ordinario per gli investimenti);
ACCERTATO che per far fronte all'equilibrio di bilancio per questo
ente e` inderogabile anche procedere a stabilire l'aliquota ordinaria
ICI al 7 per mille, confermando l'aliquota del 6 per mille per
l'abitazione principale;
CHE da un'indagine effettuata dall'Ufficio Tributi anche nei Comuni
limitrofi di Borgo Pace, Sant'Angelo in Vado, Lunano, Urbania, Peglio,
Fermignano, l'aliquota ordinaria e` del 7 per mille;
CONSIDERATO che solo nell'anno 1995 con deliberazione di G.M. n.259
del 26/07/1995 l'aliquota ICI era stata aumentata al 7 per mille, per
far fronte a straordinarie esigenze di bilancio causate da
un'imprevista riduzione da parte dello Stato dei trasferimenti
erariali ai sensi della Legge 22/03/1995 n.85;
CHE ai sensi dell'art.8, 2^ comma, del D.Lgs.504/92 come sostituito
dal 55^ comma, dell'art.3, della L.662/96, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono
Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
CHE ai fini di assicurare gli equilibri di bilancio non e'
possibile aumentare neanche detta detrazione in base alla facolta'
prevista dal 3^ comma della stessa normativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Contabile
per la regolarita' tecnica e contabile;
A voti unanimi espressi secondo legge;
D E L I B E R A
1)di stabilire per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.504/92 come sostituito
dal 53^ comma, dell'art.3, della L.662/96, nelle misure seguenti:
-aliquota ordinaria 7 per mille
-aliquota abitazione principale 6 per mille;
2)ai sensi dell'art.8, 2^ comma, del D.Lgs.n.504/92 come sostituito
dal 55^ comma, dell'art.3, della L.662/96, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono
Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
3)per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla
normativa in vigore;
4)di disporre affinche' la presente delibera sia pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
INFINE, con separata ed unanime votazione;
D E L I B E R A
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi
dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.267/2000.