Delibera C.C. n.9  del 20/03/2007

 

1) di fissare per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote  e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) aliquota  del 5 per mille per l'abitazione principale, considerando  con  tale  locuzione  la  fattispecie nella quale vi sia identità tra  soggetto  obbligato  al  pagamento  dell'I.C.I.  e  soggetto dimorante  abitualmente  nell'unità immobiliare medesima, con detrazione pari ad  euro  129,11; tale aliquota va applicata anche alle  pertinenze   dell'abitazione  principale  (garage,  box,  posto  auto,  soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, purché risultino ubicate nello stesso complesso immobiliare ed esclusivamente  asservite all'abitazione principale;                        

b)  aliquota del 5 per mille per l'abitazione concessa in uso gratuito  a  parenti  in  linea  retta  fino  il  secondo  grado di parentela, a  condizione   che   sia  utilizzata  come  abitazione  principale,  con detrazione pari ad euro 51,65;                         

c)  aliquota  del  6,5 per mille per i proprietari di abitazioni locate,  con  regolare  contratto, a soggetti che le utilizzano come abitazioni  principali;                                              

d) aliquota  del  3  per  mille  per  le  unità  immobiliari  che  i  proprietari  concedono  in locazione a titolo di abitazione principale  alle  condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge  09/12/1998 n. 431;   

e)  aliquota del 6,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili  ed altri fabbricati;                                                 

f)  aliquota  del  7  per  mille per le abitazioni oltre la prima, che  vengono  tenute a disposizione;                                      

Di confermare inoltre la detrazione per l'abitazione principale da  euro  129,11  ad  euro 154,94 per i  seguenti casi:                                                        

a) contribuenti pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo  anno  di  eta`  alla  data  dell'01/01/2007  con  un  reddito  annuale  imponibile,  ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino  ad  euro  11.362,05   più  euro 826,33  per ogni persona a carico;                                

b) nuclei  familiari con portatori di handicap con una percentuale di  invalidità  non inferiore al 74% certificata da organi competenti con  un  reddito  annuale  imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del  nucleo  familiare  fino  ad euro 11.362,05 pià  euro 826,33  per ogni persona a carico.