NORME I.C.I. COMUNE FERMIGNANO ANNO 2011

In vigore dal 01.01.2011

 

Deliberazione di C.C. n.20 del 29.03.2007  Regolamento ICI

Deliberazione di C.C. n. 9 del 19.04.2010 Precisazioni su Regolamento

Deliberazione aliquote ICI C.C. m. 55 del 11.04.2011 .

 

ALIQUOTA: 6 PER MILLE per abitazione principale o per abitazione principale data in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1° grado (genitori/figli; suoceri/nuora genero) e per i soli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in osservanza della Legge 9.12.1998 n. 431 (contratti stipulati esclusivamente ai sensi del disposto dell’art. 2 comma 3 legge 431/98);

 

NOTA BENE: Dall’anno 2008 con il Decreto Legge 27.5.08 n.93 sono ESENTI dal pagamento ICI:

Ø      L’abitazione principale e la relativa pertinenza*;

Ø      L’abitazione (e relativa pertinenza*) date in uso gratuito a PARENTI DI 1°Grado

*per ogni immobile si considera UNA SOLA  pertinenza.

L’immobile dato in uso gratuito come abitazione principale ad AFFINI di 1° grado (nuora, genero,suoceri) paga l’aliquota del 6per mille senza detrazioni.

 

ALIQUOTA: 7 PER MILLE per tutto ciò che non è “abitazione principale   

 

ALIQUOTA: 4 PER MILLE, da applicare per max 3 anni, “dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione”, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, per i fabbricati o porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti.

 

DETRAZIONE:  pari ad €.103,32. Prevista solo per abitazione principale. Si precisa che in caso di più aventi diritto, la detrazione resta comunque di €.103.32 per unità immobiliare.

 

TERRENI EDIFICABILI: Deliberazione di conferma e integrazione valori aree edificabili anno 2008 C.C. n.18 del 27.03.2007

 

VALORE AREE FABBRICABILI RESIDENZIALE 

 

VALORE AREE FABBRICABILI PRODUTTIVE 

 

UNITA’ COLLABENTI (ruderi):                    Euro/mq.   98,60

 

TERRENI AGRICOLI: ESENTI.

 

DICHIARAZIONE: da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso o la variazione ha avuto inizio, utilizzando il modello ministeriale. Resta l’obbligo solo per chi ha variazioni NON effettuate con atto notarile, soprattutto se incidono sull’imposta.

 

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO:  Il limite minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 2,07 annuali.

 

C.C.P.  n. 12062055 intestato al Comune di Fermignano, Servizio riscossione ICI, per provvedere ai versamenti dovuti.

 

SCADENZE:            16.06.2011  Acconto del 50% del dovuto

16.12.2011  Saldo  del restante 50%

16.06.2011  per pagamento in unica soluzione