COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 13.3.2007
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
(omissis)
di stabilire le seguenti aliquote e modalità per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2007:
ALIQUOTA ORDINARIA del 7,00 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all’imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), ivi comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonché per l’abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; ovvero per l’abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto registrato o non registrato;
ALIQUOTA RIDOTTA del 4,80 per mille, da applicarsi:
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento ICI);
per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento ICI);
alle pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento ICI);
all’abitazione concessa in uso gratuito a partenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento ICI);
ALIQUOTA del 2,00 per mille per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431;
ALIQUOTA del 9,00 per mille per le unità immobiliari destinabili ad abitazione che risultino non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
di dare atto di voler di confermare le detrazioni già stabilite ed applicate nell'anno 2006, che risultano fissate nelle seguenti misure:
Detrazione per abitazione principale: Euro 104,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo o per le abitazioni assimilate ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI;
Detrazione maggiorata: Euro 258,00 per l'abitazione principale di ultra sessantenni con basso reddito in possesso dei requisiti previsti dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI, e che adempiano alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 9;
di provvedere tramite il Responsabile del Servizio Tributario comunale alla pubblicazione del presente provvedimento su sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno, nonché di incaricarlo all’incombenza degli adempimenti relativi ad eventuali pubblicazioni e obblighi inerenti la delibera I.C.I.;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti espressi palesemente,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.