COMUNE DI FANO


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 16.02.2006



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 11.02.2005 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2005;

CONSIDERATO che il gettito lordo nell’anno 2005 è stato di circa Euro 11.650.000,00 applicando le seguenti aliquote:

A)    ALIQUOTA ORDINARIA del 6,80 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all’imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

B)    ALIQUOTA RIDOTTA del 4,80 per mille, da applicarsi:

B1)      all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

B2)      in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento ICI);

B3)      per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento ICI);

B4)      alle pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento ICI);

B5)      all’abitazione concessa in uso gratuito a partenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento ICI);

C)    ALIQUOTA del 2 per mille per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431;

D)    ALIQUOTA del 7 per mille per l’abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonché per l’abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato.

E)     ALIQUOTA del 9,00 per mille per l’abitazione non locata per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

ACCERTATO che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti B1)e B2) della lettera B), è anche applicabile la detrazione d’imposta di euro 104,00, nei termini indicati dall’art. 8, comma 2, del D.lgs 504/92, come sostituito dalla legge 662/96;

ACCERTATO che nell’anno 2005 la detrazione d’imposta a favore di soggetti ultra sessantenni a basso reddito era stabilita in euro 258,00;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 73 del 31.03.2005;

VISTO il D.lgs n. 504 del 30/12/1992;

VISTO l’art. 6 del D.lgs n° 504/92 sostituito interamente dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23.12.96 con il quale devono essere adottate per ogni anno le aliquote ICI comprese tra un minimo del 4 per mille ed un massimo del 7 per mille;

VISTA la nota prot. 19228/2005/Dpf/Uff del Dipartimento delle Politiche Fiscali del dicastero delle Finanze precisante che l’aliquota Ici fissata al 9 per mille può riguardare solo quelle unità immobiliari destinabili ad abitazione che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, stante che scopo della norma di riferimento, art. 2, comma 4, legge 431/’98, è quello di penalizzare i soggetti che sottraggono al mercato delle locazioni le unità abitative destinabili a tali usi;

ACCERTATO che in relazione alle esigenze del bilancio di previsione per l’anno 2006 si rende necessario confermare le attuali aliquote e detrazioni d’imposta;

VISTO l’art. 27 della legge 28/12/2001 n. 448 che al comma 8 stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, il termine per deliberare le aliquote I.C.I.;

CONSIDERATO che per l’anno 2006 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione è stato differito al 31.03.2006 dall’art. 1, comma 155, della legge 23 dicembre 2006, n° 266 (Legge Finanziaria 2006);

VISTO il D.lgs n.504/1992;

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale con la quale vengono individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

-          Dirigente responsabile Servizio interessato (dott. Cecchini), in data 6.2.2006, favorevole;

-          Dirigente responsabile Servizio Finanziario (dott. Giraldi), in data 6.2.2006, non dovuto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi palesemente,

DELIBERA

1)      di dare atto che le premesse di cui in narrativa sono da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento deliberativo;

2)      di dare atto di voler confermare le aliquote già in vigore per l’anno 2005, stabilendo le seguenti aliquote e modalità per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006:

B1)     ALIQUOTA ORDINARIA del 6,80 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all’imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

B2)     ALIQUOTA RIDOTTA del 4,80 per mille, da applicarsi:

a.    all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b.    in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento ICI);

c.    per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento ICI);

d.    alle pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento ICI);

e.    all’abitazione concessa in uso gratuito a partenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento ICI);

B3)     ALIQUOTA del 2,00 per mille per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431;

B4)     ALIQUOTA del 7,00 per mille per l’abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonché per l’abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato;

B5)     ALIQUOTA del 9,00 per mille per le unità immobiliari destinabili ad abitazione che risultino non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

3)      di dare atto di voler di confermare le detrazioni già stabilite ed applicate nell'anno 2005, che risultano fissate nelle seguenti misure:

C1)   Detrazione per abitazione principale: Euro 104,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo o per le abitazioni assimilate ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI;

C2)   Detrazione maggiorata: Euro 258,00  per l'abitazione principale di ultra sessantenni con basso reddito in possesso dei requisiti previsti dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI, e che adempiano alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 9;

4)      di provvedere tramite il Responsabile del Servizio Tributario comunale alla pubblicazione del presente provvedimento su sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno, nonché di incaricarlo all’incombenza degli adempimenti relativi ad eventuali pubblicazioni e obblighi inerenti la delibera I.C.I.;

5)      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.