REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n° 74 DEL 22/11/1998
COMUNE DI CANTIANO - I.C.I. 2005
Comunicazione per tutti i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) e\o i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi e locatori per le locazioni finanziarie e i concessionari per le concessioni demaniali, che in ottemperanza al disposto del secondo comma dell:art. 10 del decreto legislativo 30\12\92 n° 504 e successive modificazioni, sono tenuti al versamento dell'imposta;
ESTRATTO DELIBERA DI C. C. n° 10 DEL 30/3/2005 INTEGRATO CON DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE
|
Aliquota
(per mille) |
Detrazione
Euro |
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni |
5,5
|
|
Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà privata |
5,5 |
118,79 |
Abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (solo seconde case e quindi per i fabbricati classificati catastalmente dalla categoria A/1 alla categoria A/9)
|
6,5 |
|
Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, previa autocertificazione da presentare entro il 30 Giugno 2005 |
5,5 |
118,79 |
Terreni fabbricabili |
5,5 |
|
Terreni agricoli
|
esenti |
|
Unita immobiliari site nel Centro storico che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero architettonico attraverso l’esecuzione dei seguenti lavori:
- Rifacimento delle facciate
- rifacimento dei tetti
(necessita presentare apposita certificazione acquisibile presso l’ufficio tributi) |
Esenti
(per la durata di 3 anni dalla data inizio lavori) |
|
Immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili e non locati per la durata di 3 anni, art. 12 del Regolamento Comunale, (previa comunicazione entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori). |
4 |
|
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o, ospitati da parenti in linea retta fino al 2° grado, per gravi motivi di salute, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10 comma 8° lett. C del Regolamento Comunale – necessita presentare entro il 30 Giugno dell’anno 2005 apposita autocertificazione acquisibile presso l’Ufficio Tributi). |
5,5 |
118,79 |
VERSAMENTO DELL 'IMPOSTA
Entro il 30 Giugno va versata la 1° rata (pari aI 5O% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente)
Entro il 20 Dicembre va versata la 2° rata (a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno)
Per il versamento va utilizzato l'apposito bollettino di c.c.p. n° 142612 che sarà inviato da MARCHERISCOSSIONI Spa a tutti i contribuenti che hanno effettuato pagamenti per l'anno 2004; in caso di mancato recapito o di versamento del tributo da effettuarsi per la prima volta i bollettini sono disponibili gratuitamente, oltre i predetti Uffici e sportelli, presso l'Ufficio Tributi del Comune.
DENUNCIA ICI\2004
Entro il 30 Giugno 2005, limitatamente agli immobili per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell'anno 2004, scade, altresì, il termine per presentare la denuncia agli effetti dell'ICI.
La denuncia può essere redatta su apposito stampato in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Tributi del Comune.
La presentazione della denuncia deve essere effettuata mediante consegna diretta all'Ufficio Tributi, che rilascerà apposita ricevuta. oppure spedita in busta bianca recante la dicitura" Denuncia ICI 2004" a mezzo di raccomandata semplice indirizzata al Servizio Tributi del Comune di Cantiano.
Il Servizio Tributi comunale, sito in Piazza Luceoli n. 3 è a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Luigi Bartolucci)