C O M U N E     D I     C A G L I

Provincia di Pesaro e Urbino

 

DELIBERA DI C.C.  N. 16 DEL 31.05.2011    

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( I.C.I.) - ANNO 2011

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A) ALIQUOTA DI ORDINARIA APPLICAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO

     DALLA SUCCESSIVA LETTERA  B), NELLA MISURA DEL  7,00 PER MILLE;

 

B) ALIQUOTA RIDOTTA, NELLA MISURA DEL 5,50 PER MILLE, PER L’UNITA’

     IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

DETRAZIONE:  FINO AD  EURO 103,29 PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD

                           ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 Il vigente Regolamento I.C.I. del Comune di Cagli considera ASSIMILATA   ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

a)      per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti  non locata;

            b) quella che  il  soggetto  passivo concede  in  uso  gratuito a  parente  in  linea  retta  o

                 collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residente. La concessione in uso                  gratuito   si   rileva   dalla   autocertificazione   presentata   dal   concedente   o   dal

concessionario ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che  ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro la scadenza del versamento della prima rata;

            c) l’abitazione del custode, così come definita dal contratto nazionale di lavoro per la

                categoria e richiamata dall’art.659 del Codice di Procedura Civile;

            d) l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita                ad abitazione principale dei soci assegnatari;

            e) l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

f) l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da  cittadini  che

                acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero

                permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

Così come per il precedente punto b), anche le condizioni  di  cui  ai  punti  c)-d)-e)-f) devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata. Anch’essa si ritiene tacitamente rinnovata di anno in anno fino a che ne sussistono le condizioni.

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (limitatamente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a condizione che siano asservite permanentemente all’abitazione e destinate ed effettivamente utilizzate dal soggetto passivo ICI in modo durevole al servizio dell’abitazione stessa.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale.

Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di  produrre al Comune di Cagli apposita autocertificazione con indicati gli estremi catastali della pertinenza e dell’abitazione principale, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

Va ricordato che il D.L. 27 maggio 2008, n.93 ha disposto l’esenzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per alcuni fabbricati assimilati (come ad esempio quelli concessi in uso gratuito ove previsto dal Regolamento comunale), ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9.

I limiti di applicazione dell’esenzione di cui al citato D.L. n.93/08 sono stati definiti con le Risoluzioni del Ministero delle Finanze-DPF  n.12/DF del 05.06.2008 e n.1/DF del 04.03.2009.

Si ritiene utile rammentare che, a seguito di quanto disposto nelle Risoluzioni di cui sopra, sono anche escluse dall’esenzione, pur rimanendo assimilate: -) l’abitazione principale non locata dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E.;  -) l’abitazione del custode, così come definita dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamata dall’art.659 del C.P.C.

 Per le fattispecie appena accennate continuano, comunque, ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale.

 

   N.B.  IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PUO’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE

            F/24 OPPURE CON VERSAMENTO SUL C/C  POSTALE N.88609144  INTESTATO

            A: “EQUITALIA MARCHE S.P.A. ANCONA –  CAGLI-PU  – I.C.I.”.

            

L’acconto, nella misura del 50% dell’imposta dovuta, va versato entro il 16 giugno; il saldo

(restante 50%) dall’1 al 16 dicembre dell’anno di riferimento.

La somma versata va arrotondata all’Euro intero (art.1, comma 166, L.27.12.2006, n.296).

L’importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti è stato fissato in Euro 2,07 (art.11 del vigente Regolamento per la gestione delle Entrate comunali).

           Per i valori minimi delle aree fabbricabili e dei fabbricati collabenti, nonché per consultare il vigente Regolamento I.C.I. del Comune di Cagli, si invita a visitare il sito Internet  www.comune.cagli.ps.it (vedi: Nostri servizi).

 

 

Cagli, lì 13 giugno 2011                                           IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                                                Rag.Vittorio  Foresto