C O M U N E D I C A G L I
Provincia di Pesaro e Urbino
DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 31.05.2011
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A) ALIQUOTA DI ORDINARIA APPLICAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO
DALLA SUCCESSIVA LETTERA B), NELLA MISURA DEL 7,00 PER MILLE;
B) ALIQUOTA RIDOTTA, NELLA MISURA DEL 5,50 PER MILLE, PER L’UNITA’
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
DETRAZIONE: FINO AD EURO 103,29 PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE.
Il vigente Regolamento I.C.I. del Comune di Cagli considera ASSIMILATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
a) per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) quella che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parente in linea retta o
collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residente. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concedente o dal
concessionario ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro la scadenza del versamento della prima rata;
c) l’abitazione del custode, così come definita dal contratto nazionale di lavoro per la
categoria e richiamata dall’art.659 del Codice di Procedura Civile;
d) l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
e) l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
Così come per il precedente punto b), anche le condizioni di cui ai punti c)-d)-e)-f) devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata. Anch’essa si ritiene tacitamente rinnovata di anno in anno fino a che ne sussistono le condizioni.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (limitatamente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a condizione che siano asservite permanentemente all’abitazione e destinate ed effettivamente utilizzate dal soggetto passivo ICI in modo durevole al servizio dell’abitazione stessa.
Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale.
Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune di Cagli apposita autocertificazione con indicati gli estremi catastali della pertinenza e dell’abitazione principale, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
Va ricordato che il D.L. 27 maggio 2008, n.93 ha disposto l’esenzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per alcuni fabbricati assimilati (come ad esempio quelli concessi in uso gratuito ove previsto dal Regolamento comunale), ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9.
I limiti di applicazione dell’esenzione di cui al citato D.L. n.93/08 sono stati definiti con le Risoluzioni del Ministero delle Finanze-DPF n.12/DF del 05.06.2008 e n.1/DF del 04.03.2009.
Si ritiene utile rammentare che, a seguito di quanto disposto nelle Risoluzioni di cui sopra, sono anche escluse dall’esenzione, pur rimanendo assimilate: -) l’abitazione principale non locata dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E.; -) l’abitazione del custode, così come definita dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamata dall’art.659 del C.P.C.
Per le fattispecie appena accennate continuano, comunque, ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale.
N.B. IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PUO’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE
F/24 OPPURE CON VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N.88609144 INTESTATO
A: “EQUITALIA MARCHE S.P.A. ANCONA – CAGLI-PU – I.C.I.”.
L’acconto, nella misura del 50% dell’imposta dovuta, va versato entro il 16 giugno; il saldo
(restante 50%) dall’1 al 16 dicembre dell’anno di riferimento.
La somma versata va arrotondata all’Euro intero (art.1, comma
L’importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti è stato fissato in Euro 2,07 (art.11 del vigente Regolamento per la gestione delle Entrate comunali).
Per i valori minimi delle aree fabbricabili e dei fabbricati collabenti, nonché per consultare il vigente Regolamento I.C.I. del Comune di Cagli, si invita a visitare il sito Internet www.comune.cagli.ps.it (vedi: Nostri servizi).
Cagli, lì 13 giugno 2011 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag.Vittorio Foresto