C O M U N E D I C A G L I
Provincia di Pesaro e Urbino
DELIBERA DI C.C. N.8 DEL 30.03.2007
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A) ALIQUOTA DI ORDINARIA APPLICAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO
DALLA SUCCESSIVA LETTERA B), NELLA MISURA DEL 7.00 PER MILLE;
B) ALIQUOTA RIDOTTA, NELLA MISURA DEL 5.50 PER MILLE, PER L’UNITA’
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
DETRAZIONI: FINO AD EURO 103.29 PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE.
N.B. SI CONSIDERA EQUIPARATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
a) per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) quella che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parente in linea retta o
collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residente. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concedente o dal
concessionario ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro la scadenza del versamento della prima rata;
c) l’abitazione del custode, così come definita dal contratto nazionale di lavoro per la
categoria e richiamata dall’art.659 del Codice di Procedura Civile;
d) l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
e) l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, o presso parenti in linea retta fino al secondo grado, per gravi motivi di salute, a condizione che la stessa risulti non locata;
g) così come per il precedente punto b), anche le condizioni di cui ai punti c)-d)-e)-f)
dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.
Si ricorda, altresì, che:
- si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano asservite permanentemente all’abitazione e destinate ed effettivamente utilizzate dal soggetto passivo ICI in modo durevole al servizio dell’abitazione principale stessa;
- alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
N.B. IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATO SUL C/C
N. 142612 INTESTATO A: “MARCHERISCOSSIONI SPA SERVIZIO
CONCESSIONE TRIBUTI I.C.I. PESARO”.
L’acconto, nella misura del 50% dell’imposta dovuta, va versato entro il 16 giugno; il saldo
(restante 50%) dall’1 al 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le somme vanno arrotondate all’Euro intero (art.1, comma
Per ulteriori notizie ed approfondimenti si invita a consultare il vigente Regolamento I.C.I. del Comune di Cagli disponibile sul sito Internet www.comune.cagli.ps.it.
Cagli, lì 2 aprile 2007 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE