C O M U N E     D I     C A G L I

Provincia di Pesaro e Urbino

 

DELIBERA DI G.C. N.14 DEL  10.03.2006    

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( I.C.I.) - ANNO 2006

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A) ALIQUOTA DI ORDINARIA APPLICAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO

     DALLA SUCCESSIVA LETTERA  B), NELLA MISURA DEL  7,00 PER MILLE;

 

B) ALIQUOTA RIDOTTA, NELLA MISURA DEL 5,50 PER MILLE, PER L’UNITA’

     IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

DETRAZIONI:  FINO AD  EURO 103,29 PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD

                           ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

N.B.    SI CONSIDERA EQUIPARATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

a)      per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti  non locata;

            b) quella che  il  soggetto  passivo concede  in  uso  gratuito a  parente  in  linea  retta  o

                 collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residente. La concessione in uso                  gratuito   si   rileva   dalla   autocertificazione   presentata   dal   concedente   o   dal

concessionario ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che  ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro la scadenza del versamento della prima rata;

            c) l’abitazione del custode, così come definita dal contratto nazionale di lavoro per la

                categoria e richiamata dall’art.659 del Codice di Procedura Civile;

            d) l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita                ad abitazione principale dei soci assegnatari;

            e) l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

f) l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da  cittadini  che

                acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero

                permanente, o presso parenti in linea retta fino al secondo grado, per gravi motivi di              salute, a condizione che la stessa risulti non locata;

            g) così come per il precedente punto b), anche le condizioni  di  cui  ai  punti  c)-d)-e)-f)

                dovranno essere  dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la       scadenza del versamento della prima rata.

 

Si ricorda, altresì, che:

- si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne  costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano asservite permanentemente all’abitazione e destinate ed effettivamente utilizzate dal soggetto passivo ICI in modo durevole al servizio dell’abitazione principale stessa;

- alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di  produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

 

 

N.B.  IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATO SUL C/C

         N.  142612  INTESTATO  A:   “MARCHERISCOSSIONI  SPA  SERVIZIO

         CONCESSIONE  TRIBUTI  I.C.I.  PESARO”.

 

L’acconto, nella misura del 50% dell’imposta dovuta, va versato entro il 30 giugno; il saldo

(restante 50%) dall’1 al 20 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Per ulteriori notizie ed approfondimenti si invita a consultare il vigente Regolamento I.C.I. del Comune di Cagli disponibile sul sito Internet  www.comune.cagli.ps.it.