Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione presentata dall'Area Contabile.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 662 del 23.12.1996 che introduce novità in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili con l'articolo 3, commi 143, 149, 151 che prevedono deleghe fiscali attuate con il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
CONSIDERATO che al Titolo III del suddetto Decreto Legislativo si stabilisce il riordino della disciplina dei tributi locali, nonché i tempi di esercizio e di efficacia;
VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e disciplina dei tributi comunali, con eccezione della determinazione delle aliquote;
VISTI gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992, che prevedono la determinazione annuale delle aliquote dell'imposta, con effetto per l'anno successivo, e con il medesimo atto l'eventuale determinazione della detrazione d'imposta per l'abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (€ 103,30);
CONSIDERATO che le modifiche apportate alla legge istitutiva dell'I.C.I. D.Lgs. 504/1992 si possono così riassumere:
§ l'aliquota deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
§ che il Comune ha il potere di stabilire un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie, a proprietà indivisa nonché per le unità immobiliari locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come abitazione principale;
§ che viene equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
§ che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilità dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
CONSIDERATO che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita nella misura minima di € 103,30;
RICHIAMATO l'art. 22 del regolamento il quale stabilisce per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, la detrazione può essere elevata fino a € 154,94 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 28.02.2003 con la quale per l'anno 2003 sono state determinate le condizioni personali ed economiche caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale, per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale;
RITENUTO di confermare le categorie individuate con tale deliberazione anche per l'anno d'imposta 2005;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2003, con la quale in applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, è stato approvato il "Regolamento relativo all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili";
VISTO l’art. 27 comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno n. 316 del 30.12.2004, pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, che proroga al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
CONSIDERATA la necessità di determinare per l'anno 2005 le tariffe:
D E L I B E R A
a) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali, nonché per quelle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento relativo all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2003;
b) aliquota 6 per mille per unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
c) aliquota 6 per mille per unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
d) aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
e) aliquota del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze non rientranti nella classificazione prevista alla lettera e) dell'art. 4 del "Regolamento relativo alla applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2003;
f) aliquota del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili;
g) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 103,30 con elevazione a € 154,94 per i soggetti che si trovano nelle situazioni di disagio economico e sociale confermate per l'anno 2005 come fissato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2003;
h) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilità dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;
All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
COMUNE DI BARCHI
Provincia di Pesaro e Urbino
PARERI OBBLIGATORI
AREA CONTABILE
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2005
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000(ovvero) parere contrario per i seguenti motivi____________________________________________________________________
Lì 30.12.2004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to (Testaguzza dott.ssa Monica)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria:
Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lsg. 267/2000 (ovvero) parere contrario per i seguenti motivi___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A norma dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lsg.267/2000 ATTESTA la copertura finanziaria della complessiva spesa di euro ______________, come da prospetto che segue:
CODICE INTERVENTO CAPITOLO COMP/RES. N^IMPEGNO IMPORTO
____________________ ___________ ____________ ______________ ________
____________________ ___________ ____________ ______________ ________
Lì 30.12.2004
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to (Testaguzza Dott.ssa Monica)
Proposta approvata dalla GIUNTA COMUNALE
Documento allegato alla corrispondente deliberazione N. 83 del 30.12.2004