1) Di confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote relative all’imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell’art.1 e dall’art.3 del D.Lgs.504/92:
a) aliquota ridotta pari al 6,20 ‰ (seivirgolaventi per mille) da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza nel Comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) aliquota ordinaria al 7 ‰ (sette per mille) da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l’aliquota ridotta, comprese pertanto anche le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
2) Di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3 comma 56 della Legge 23/12/1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi assoggettata all’aliquota del 6,20 per mille di cui al precedente punto 1) lettera a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;