Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio Dott.ssa Carla Bonvicini il Responsabile del Settore Contabile Finanziario ha elaborato la proposta di deliberazione sopra indicata.
VISTO il D.Lgs.30/12/1992 n. 504 istitutivo dell’imposta Comunale Sugli Immobili;
VISTA
VISTO l’art.53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall’art.27 comma 8 della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l’art.4 comma 1 del D.L. 08/08/1996 n. 437 convertito con modificazioni dalla L. 24/10/1996 n.556 a norma del quale i Comuni, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
VISTO l’art.3 comma 56 della legge 662/96 che prevede la possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
VISTO altresì l’art.8 comma 1 D.Lgs504/92 così come modificato dall’art.3 comma 55 della Legge 662/96 a norma del quale il Comune può stabilire una aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore al triennio relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dall’impresa che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 22/03/2005 con la quale vennero stabilite le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nella seguente misura;
- aliquota ridotta del 6,20 per mille;
- aliquota ordinaria del 7,00 per mille;
DATO ATTO che per l’anno 2005 non venne disposto alcun aumento della detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’art.8 - comma 2 - del D.Lgs.504/92, come sostituito dall’art.3 - comma 55 - della Legge 23/12/1996 n.662;
CONSIDERATO che in relazione alle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2005 è stato realizzato nello stesso esercizio un gettito stimato in complessivi € 385.000,00 circa al lordo degli oneri per la riscossione;
VISTA la proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio 2006, predisposta dalla Giunta Comunale, nel quale è previsto in complessivi € 385.000,00 il gettito dell’I.C.I., determinato in relazione ad aliquote differenziate per diverse tipologie di immobili, all’attività di accertamento tributario e considerando le agevolazioni di aliquota sopra richiamate, con eccezione di quella prevista dall’art.3 - comma 55 - della Legge 662/96;
RITENUTO pertanto di provvedere alla determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2006, dando atto che in materia di detrazioni d’imposta si conferma la volontà di non disporre alcun aumento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
PROPONE
1) di confermare per l’anno 2006 le seguenti aliquote relative all’imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell’art.1 e dall’art.3 del D.Lgs.504/92:
a) aliquota ridotta pari al 6,20 ‰ (seivirgolaventi per mille) da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza nel Comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) aliquota ordinaria al 7 ‰ (sette per mille) da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l’aliquota ridotta, comprese pertanto anche le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2) di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3 comma 56 della Legge 23/12/1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi assoggettata all’aliquota del 6,20 per mille di cui al precedente punto 1) lettera a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di dare atto del rispetto della condizione posta dall’art.4 comma 1 del D.Lgs.437/96 convertito con
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole;
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott. Massimiliano Reali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott. Massimiliano Reali)
L A G I U N T A C O M U N A L E
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1) di approvare integralmente la suestesa proposta.
INOLTRE
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione e all’unanimità dei voti favorevoli;
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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