Comune di Pesaro

UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE ICI 2008

La Dichiarazione deve essere redatta su apposito modello Ministeriale, da presentare, direttamente o a mezzo raccomandata semplice, al Servizio Tributi del Comune di Pesaro con la dicitura: DICHIARAZIONE ICI 2008, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Entro il 16 Giugno va versata la 1ª rata (pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente)

Entro il 16 Dicembre va versata la 2ª rata (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto)

E’ possibile anche effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno in corso

MODALITÁ DI PAGAMENTO

1) con l'apposito bollettino di c.c.p. n° 88612601 intestato a Equitalia Marche Due Spa presso gli sportelli del concessionario in via Nobili 14 e presso tutti gli uffici postali - I bollettini sono disponibili gratuitamente, presso il Concessionario e l'ufficio Tributi del Comune;

2) con il modello F24 presso il Concessionario, Banche, Uffici Postali, o con il modello F24 on line.

È consentita la compensazione del versamento ICI utilizzando i crediti di altre imposta erariali.

N.B.: è esclusa la compensazione del credito ICI sia per il pagamento di altre imposte sia per la compensazione tra ICI di annualità pregresse;

I codici per pagare l'ICI con il modello F24 sono i seguenti:

-codice Comune di Pesaro: G479

- codice per l'abitazione principale 3901 -codice per altri fabbricati 3904

-codice per terreni agricoli 3902 -codice interessi 3906

-codice per aree fabbricabili 3903 -codice sanzioni 3907

3) on-line utilizzando sul nostro portale: www.comune.pesaro.pu.it. l'applicazio-ne PAGONET

IMPORTO MINIMO - Quando l'ICI annuale dovuta è pari o inferiore a €. 5,00 il versamento non è dovuto.

ARROTONDAMENTI - I versamenti ICI devono essere arrotondati. Sino a 0,49 centesimi si provvede all'arrotondamento all’euro inferiore (es.: 10,49 = 10,00) da 0,50 centesimi all’euro superiore (es.: 10,50 = 11,00).

CALCOLO ICI Sul nostro portale www.comune.pesaro.pu.it è disponibile la procedura calcolo ICI 2009 aggiornata con i dati catastali per il conteggio dell'ICI dovuta per l'anno 2009.

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Il D. L. n. 93/2008 in materia di esenzione ICI prima casa, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21/05/2008, all'art. 1 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per tale si intende l'abitazione dove il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) risiede anagraficamente.

L'esclusione dall'ICI deve intendersi estesa anche alle cosiddette "pertinenze", in quanto soggette al medesimo regime giuridico dell'abitazione principale. Le pertinenze devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI.

Per il Comune di Pesaro sono quindi considerate pertinenze:

il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, il deposito che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale classificabili con le categorie catastali C2, C6, C7, nonché la parte destinata a soffitta classificata A con una consistenza di vani 0,5.

Non sono in ogni caso oggetto di esclusione dall'ICI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l'imposta applicando, come in passato, l'aliquota e l'eventuale detrazione previste dal Comune.

Sono inoltre da ricomprendere nell'esclusione dall'imposta le abitazioni considerate abitazioni principali ai sensi del Regolamento comunale ICI vigente alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge. Per il Comune di Pesaro, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, sono quindi considerate abitazioni principali anche:

􀁹 l’abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

􀁹l’abitazione posseduta da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

􀁹le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che ne abbiano stabilito la propria residenza, con la precisazione che il soggetto interessato è obbligato a presentare la comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si sia verificata la concessione in uso gratuito.

E' esclusa dall'imposta anche la cosiddetta "casa coniugale" nell'ipotesi di separazione fra coniugi, convenzionale o per sentenza. Per tale immobile quindi sia il coniuge assegnatario (ivi residente) che quello non assegnatario, se proprietari per l'intero o comproprietari pro quota, sono esclusi dal versamento dell'imposta. Per il coniuge non assegnatario l'esclusione dall'ICI, però, si applica solo a condizione che lo stesso non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su un'altra abitazione, situata nel medesimo comune dove è posta la casa coniugale, utilizzata come abitazione principale (residenza anagrafica).

ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO la 1° casa in Italia non gode dell’esenzione di abitazione principale (Risoluzione Dipartimento Finanze 1/2009). L’imposta non versata per l’anno 2008 verrà recuperata senza sanzioni ed interessi.

RAVVEDIMENTO PER TARDIVO VERSAMENTO 2008 (Imposta + Sanzione + Interessi)

I contribuenti che non hanno pagato l'importo dovuto per l'acconto o per il saldo 2008 possono usufruire del ravvedimento sino alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, versando l’imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi al tasso legale del 3% da calcolare sull’imposta non pagata per i giorni di tardivo versamento. (Esempi di calcolo sul ravvedimento sono disponibili alla pagina Sanzioni del sito www.comune.pesaro.ps.it/tributi

SPORTELLO ICI: Via Gavardini 36 – Tel. 0721 387313–335–496–334 / fax 0721 387711 – 309 e-mail : tributi@ comune.pesaro.ps.it

Aperto nei seguenti orari: Lunedì e Venerdì 8.30–13.00 Martedì 8.30 – 13.00 / 15.00 – 17.00 Giovedì 8.30 – 17.00

Mercoledì e Sabato chiuso

REGOLAMENTO ICI VISIBILE SUL SITO www.comune.pesaro.ps.it/tributi

ALIQUOTE ICI 2009 - ESTRATTO DELIBERA: C.C. n° 184 DEL 22/12/2008

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

DETRAZ.

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.

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Unità immobiliare limitatamente alle categorie catastali A1-A8-A9, e pertinenze ammesse, direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

4,9

103,29

Unità immobiliare abitativa limitatamente alle categorie catastali A1-A8-A9, e pertinenze ammesse, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4,9

103,29

Unità immobiliare abitativa posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

4,9

103,29

Unità immobiliare limitatamente alle categorie catastali A1-A8-A9, e pertinenze ammesse, adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che gravi in situazioni di disagio economico sociale individuate nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

- proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate

-titolare di pensione, di età non inferiore a 60 anni, oppure proprietario componente di un nucleo familiare con soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 74%

-titolare di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore nell’anno 2008 ad euro 12.395,00.

Dal computo del reddito complessivo lordo è escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2009.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata d’acconto, apposita comunicazione su modello predisposto dall’ufficio tributi.

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui condizioni corrispondano per l’anno 2009 ai requisiti sopra indicati.

4,9

200,00

Unità immobiliare limitatamente alle categorie catastali A1-A8-A9, e pertinenze ammesse, adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che gravi in situazioni di disagio economico sociale individuate nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

-proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate

-proprietario appartenente ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un componente fiscalmente a carico e con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a euro 7.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2008.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2009.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata d’acconto, apposita comunicazione su modello predisposto dall’ufficio tributi.

4,9

150,00

Unità immobiliare abitativa limitatamente alle categorie catastali A1-A8-A9, e pertinenze ammesse, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che ne abbiano stabilito la propria residenza con la precisazione che, a norma dell’art. 10, commi 2 e 3 del nuovo regolamento ICI, il soggetto interessato è obbligato a presentare la comunicazione utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si sia verificata la concessione in uso gratuito e che la mancata o ritardata presentazione della comunicazione comporta la concessione dell’agevolazione a far data dall'anno successivo alla presentazione tardiva disposta.

4,9

Unità immobiliare abitativa, e pertinenze ammesse, concessa in locazione a soggetti che ne abbiano stabilito la propria residenza, alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della L. 431 art. 2, comma 3 del 09/12/98 con la precisazione che il soggetto interessato è obbligato a presentare copia del contratto di locazione all’Ufficio Casa del Comune (anche attraverso lo Sportello Informa & Servizi)

2

Unità immobiliare abitativa, e pertinenze ammesse, concessa in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n° 431 del 09/12/98, con la precisazione che il soggetto interessato è obbligato a presentare copia del contratto di locazione all’Ufficio Casa del Comune (anche attraverso lo Sportello Informa & Servizi)

2

Unità immobiliari abitative non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni

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