ESTRATTO DELIBERE: G.C. n° 17 DEL 09/02/2006 – C.C. N° 38 DEL 13/03/2006

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

DETRAZ.

 

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese:

 

7

 

Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari  di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 

5,9

 

103,29

Unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché all’unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

5,9

 

 

103,29

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che gravi in situazioni di disagio economico sociale individuate nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

- proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate

-titolare di pensione, di età non inferiore a 60 anni, oppure proprietario componente di un  nucleo familiare con soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 74%

-titolare di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore nell’anno 2005 ad euro 12.395,00.

Dal computo del reddito complessivo lordo è escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2006.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro il 30 giugno 2006, apposita comunicazione su modello preposto dall’ufficio tributi.

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui condizioni corrispondano per l’anno 2006 ai requisiti sopra indicati.

 

 

 

5,9

 

 

 

200,00

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che gravi in situazioni di disagio economico sociale individuate nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

-proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con  eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate

-proprietario appartenente ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un componente fiscalmente a carico e con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a euro 7.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2005.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2006.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro il 30 giugno 2006, apposita comunicazione su modello preposto dall’ufficio tributi.

 

 

 

 

5,9

 

 

 

 

150,00

Unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, a condizione che gli stessi ne abbiano stabilito la propria residenza.

Il beneficio decorre dall'anno successivo all’acquisizione della residenza anagrafica.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro 6 mesi, apposita comunicazione su modello predisposto dall’ufficio tributi.

 

5,9

 

Unità immobiliare qualificabile come pertinenza costituente parte integrante dell'abitazione principale, distintamente iscritta al catasto, purché ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare, classificabile con le categorie catastali C2, C6, C7, nonché la parte destinata a soffitta classificata A con una consistenza di vani 0,5

 

 

5,9

 

Unità immobiliare abitativa concessa in locazione alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 431 art. 2, comma 3 del 09/12/1998.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, trasmettere copia del contratto di locazione direttamente presso l’ufficio casa del Comune anche attraverso lo Sportello Informa & Servizi.

 

2

 

Unità immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno  da almeno 2 anni

 

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