"ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 28-03-2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2008"
Omissis……………..
- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi relativa a "Determinazione aliquote imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008", che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
- di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) da applicare per l'anno 2008 nelle seguenti misure :
TIPOLOGIA ALIQUOTA PER MILLE
Abitazione principale e pertinenze 5,50
Abitazioni concesse in comodato e pertinenze 5,50
Altri fabbricati 6,50
Immobili cat. C/1-D-A/10 6,00
Terreni Agricoli 6,00
Aree Fabbricabili 6,00
- di stabilire la detrazione per 1'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29;
- di applicare l'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, calcolata nel seguente modo:
alla luce della Risoluzione ministeriale 31.1.2008 sopra richiamata e considerata la precedente modalità applicativa delle ulteriori detrazioni stabilite dal Comune, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione pari a Euro 103,29 e, solo se si verificano le condizioni stabilite per 1'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre 1'importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro, fermo restando che 1'importo totale delle detrazioni può essere usufruito fino a concorrenza dell'imposta dovuta per 1'abitazione principale.
Se 1'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si precisa che, se l'ammontare della detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per 1'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per 1'unica pertinenza.
L'ambito operativo dell'ulteriore detrazione in esame si estende anche agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante 1'urgenza,
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano :
Presenti n. 12
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3(Pierantozzi C.-Trivellizzi – Binni)
Astenuti n.=
D E L I B E R A
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000