LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto che a decorrere dall'anno 1993 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con aliquota da deliberarsi annualmente;
Visto il D.L. 30/12/92 n. 504 avente per oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/92 n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 172 del TUEL D. Lgs. 267/00;
Considerato che gli articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificati dalla L. 662/96, prevedono la possibilità di determinare varie aliquote per i soggetti imponibili ICI e diverse tipologie di ulteriori detrazioni per abitazione principale;
Considerato altresì :
- che con Deliberazione CIPE n. 87 del 13/11/2003, emanata ai sensi della L. n. 431/1998, il Comune di San Benedetto del Tronto è stato inserito nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa;
- che "l’alta tensione" abitativa porta inevitabilmente con sé la necessità di affrontare il problema dell’"emergenza" abitativa, rendendo doveroso attivare specifici ed efficaci interventi di politica economico-territoriale, finalizzati all’incentivazione, per i proprietari di seconde case, a collaborare per il soddisfacimento delle primarie esigenze abitative delle famiglie del territorio;
- che tali interventi possono essere efficacemente attuati tramite l’utilizzo, disposto dall’art. 2, comma 4, della summenzionata L. n. 431/1998, della deroga al limite massimo stabilito dal previgente legislatore, in tema di aliquote I.C.I., portando dal 7 per mille al 9 per mille l’aliquota per tutte le seconde abitazioni per le quali, alla data del 31/12/2004, non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni ;
Preso atto che, a completamento degli interventi di politica economico-territoriale di sostegno delle esigenze primarie delle famiglie, questa Amministrazione superando ogni più ambizioso obiettivo programmatico di mandato, intende ridurre il carico tributario I.C.I. sulle abitazioni principali, deliberando una riduzione, riducendo la corrispondente aliquota dal 4,60 per mille al 4,30 per mille;
Richiamato il "REGOLAMENTO RECANTE NORME E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 30/11/99 che ha introdotto nuove norme in materia di applicazione delle disposizioni relative all’abitazione principale ed ai fabbricati concessi in comodato gratuito;
VISTO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Produttivi;
Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge;
D E L I B E R A
- di richiamare la premessa a far parte integrante del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti e intendendo qui di seguito integralmente riportata;
- di deliberare, per tutto quanto in premessa, le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 :
- ALIQUOTA ORDINARIA: 7,00 (sette) per mille;
- Aliquota del 7,00 (sette) per mille per Abitazioni non locate alla data del 1/1/2005 ovvero locate per un periodo inferiore a 90 (novanta) giorni durante l’anno d’imposta 2005, nonché per tutte le fattispecie imponibili non espressamente qui diciplinate;
- Aliquota del 9,00 (nove) per mille per le Abitazioni per le quali, alla data del 31/12/2004, non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni , così come disciplinato dall’art. 2, comma 4 L. 431/1998;
- Aliquota del 4,30 (quattro virgola trenta) per mille per l’abitazione principale;
- Aliquota del 4,30 (quattro virgola trenta) per mille per i seguenti fabbricati:
- immobili di categoria C6 (rimesse ed autorimesse, stalle, scuderie);
- immobili di categoria C7 (tettoie chiuse ed aperte);
- immobili di categoria C2 (magazzini e locali di deposito) se pertinenze e/o accessori dell’abitazione principale;
- abitazioni concesse in uso o comodato gratuito ad un parente in linea retta e collaterale entro il terzo grado o affini entro il secondo grado a condizione che questo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. Per queste fattispecie si ha la possibilità di avvalersi anche della detrazione prevista dalla legge per le abitazioni principali, fino ad € 103,29, ma con esclusione dell’applicazione della ulteriore detrazione;
- Aliquota del 6,50 (sei virgola cinquanta) per mille per:
- Abitazioni locate alla data del 1/1/2005 ovvero locate per un periodo superiore a 90 (novanta ) giorni durante l’anno d’imposta 2005. Si considera locata l’abitazione residenza anagrafica di un cointestatario non rientrante fra i parenti in linea retta o collaterale;
- Immobili delle seguenti categorie:
- B (immobili a destinazione ordinaria quali ad esempio "collegi, convitti, labora- tori scientifici ecc");
- C (immobili a destinazione ordinaria quali ad esempio "negozi, laboratori, ma- gazzini, stabilimenti balneari ecc.") ad esclusione degli immobili di categoria C6, C7 e C2 (questi ultimi solo se pertinenza o accessoria dell’abitazione principale);
- D (immobili a destinazione speciale quali ad esempio "opifici, alberghi, pensioni ecc.");
- A10 (uffici e studi privati).
- Aliquota del 3 (tre) per mille per:
- Immobili di categoria A [esclusi quelli di categoria A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), A10 (Uffici e studi privati)] concessi con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, comma 3, della Legge 431/98, a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del Tronto, in data 10/10/2001
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Catia Talamonti-Direttore Servizio Entrate e Partecipazioni