COMUNE DI ROTELLA
PROPOSTA N. 9 DEL 14/03/2011 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA
TESTO DELLA PROPOSTA:
L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/01 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
Il comma 156, art. 1, della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che l'organo competente ad approvare le aliquote dell'ICI è il consiglio comunale, in deroga esplicita a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
L'art. 1 del D.L. 27/05/08 n. 93, convertito nella L. del 24/07/08 n. 126, ha disposto, con decorrenza anno 2008, l'esenzione totale dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992 (detrazione per abitazione principale);
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 05/06/2008 ha emanato la risoluzione n. 12/08 con la quale sono state fornite indicazioni precise in merito all'attuazione delle citate disposizioni in merito di esenzione I.C.I.: l'esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008 ovvero il 29/05/08, ha assimilato alle abitazioni principali.
La risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/03/2009 n. 1, fornisce ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella succitata risoluzione n. 12/08 per definire meglio il perimetro di applicazione dell'esenzione nei casi di assimilazione che si riducono a solamente due ipotesi:
a) art. 3, comma 56, L. 662/1996 che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) art. 59, comma 1, lett. e). D.Lgs. n.446/1997 che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
Non sono ammesse ulteriori e diverse ipotesi di assimilazione.
Per quanto riguarda il succitato punto b) della risoluzione ministeriale 1/2009, il Regolamento I.C.I., approvato con delibera di C.C. n. 22 del 10/03/99, assimila all'abitazione a titolo principale l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale, con scrittura privata registrata.
L'art. 77-bis, comma 30, D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella L. 06/06/08 n. 133, ancora vigente, testualmente dispone:
"30. Resta confermata per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/08 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani";
Per quanto finora espresso, si propone di:
1) applicare, per l'anno 2011, le seguenti aliquote I.C.I., già proposte per gli anni precedenti:
- aliquota ordinaria: 7 per mille, dovuta da tutti i soggetti passivi di imposta possessori di immobili a qualsiasi uso destinati e di aree fabbricabili;
- aliquota per abitazione principale e pertinenze, nei casi di esclusione dall'esenzione: 5 per mille;
- detrazione per abitazione principale: E. 103,29;
2- confermare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale, con scrittura privata registrata, previa richiesta presentata presso l'Ufficio Tributi comunale corredata da copia della scrittura privata stessa, come già previsto dall'art. 2 del Regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 22 del 10/03/99;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, vengono espressi i seguenti pareri:
- Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato: favorevole
f.to Dott. Gentili Domenico
- Parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria: favorevole
f.to Dott. Gentili Domenico
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/00;
All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge da numero 11 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1- di approvare la premessa indicata in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2- applicare, per l'anno 2011, le seguenti aliquote I.C.I., già proposte per gli anni precedenti:
- aliquota ordinaria: 7 per mille, dovuta da tutti i soggetti passivi di imposta possessori di immobili a qualsiasi uso destinati e di aree fabbricabili;
- aliquota per abitazione principale e pertinenze, nei casi di esclusione dall'esenzione: 5 per mille;
- detrazione per abitazione principale: E. 103,29;
3- confermare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale, con scrittura privata registrata, previa richiesta presentata presso l'Ufficio Tributi comunale corredata da copia della scrittura privata stessa, come già previsto dall'art. 2 del Regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 22 del 10/03/99;
4- di dichiarare il presente atto,con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del TUEL 18.08.2000, n. 267.