Estratto della della deliberazione di C.C. n. 69 del 27/11/2008 ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione delle aliquote per l’anno 2009”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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1. di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto di voler confermare per l’anno 2009 le aliquote già in vigore per l’anno 2008, nelle seguenti misure:
a) abitazione principale e relative pertinenze (fanno parte di queste ultime una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/06 e/o una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/02): 5 per mille
b) unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta in 1°(ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili ): 5 per mille;
c) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,50 per mille;
d) terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-pastorali, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente: 5 per mille;
3. di dare atto di voler confermare la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo (e non anche per le unità immobiliari date in uso gratuito) già stabilita ed applicata nell’anno 2008, nella misura di € 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale dell’unità immobiliare per il soggetto passivo (fermo restando, ovviamente, che, ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008, tale detrazione viene applicata solo ai contribuenti titolari di diritti reali su unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 di fatto non beneficiari dell’”esenzione prima casa” introdotta dalla predetta disposizione);
4. di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio anche alla luce del disposto di cui ai commi 7 e 287 dell’art. 1 della L.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede, a favore dei Comuni, un trasferimento erariale compensativo che di fatto neutralizza l’effetto del minor gettito ICI prodotto dall’introduzione e dalla conseguente applicazione del menzionato art.1 comma 5 della medesima L.244/2007 e alla luce del decreto del Ministero dell’Interno del 23.08.08 con cui sono dettagliati i criteri per l’attribuzione dei trasferimenti compensativi abitazione principale;
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