Estratto della deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/2008 ad oggetto: “ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.): determinazione delle aliquote e delle ulteriori detrazioni per l’anno 2008”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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1. di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto di voler confermare per l’anno 2008 le aliquote già in vigore per l’anno 2007, nelle seguenti misure:
a) abitazione principale e relative pertinenze (fanno parte di queste ultime una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/06 e/o una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/02): 5 per mille;
b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e non anche a pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta in 1°(ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili ): 5 per mille;
c) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,50 per mille;
d) terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-pastorali, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente: 5 per mille;
3. di dare atto di voler confermare la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo (e non anche per le unità immobiliari date in uso gratuito) già stabilita ed applicata nell’anno 2007, nella misura di € 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale dell’unità immobiliare per il soggetto passivo;
4. di recepire quanto sancito dall’art.1, comma 5, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) in merito alla detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (con esclusione di quelle unità date in uso gratuito, per le quali è prevista la sola applicazione dell’aliquota agevolata) di un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile Ici dando atto che, come disciplinato dalla predetta norma, tale ulteriore detrazione, comunque, non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e che, inoltre, si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
5. di individuare, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 - comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilità e gli importi di seguito indicati:
A/1) Titolari di pensioni o assegni minimi che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre 2007, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF anno 2007 del nucleo familiare anagrafico (composto da una sola persona), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.000,00: ULTERIORE DETRAZIONE DI € 80,00;
A/2) Titolari di pensioni o assegni minimi che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre 2007, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF anno 2007 del nucleo familiare anagrafico (composto da 2 o più persone), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 12.000,00: ULTERIORE DETRAZIONE DI € 80,00;
B/1) Soggetto passivo disabile, con invalidità non inferiore al 75%, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF anno 2007 del nucleo familiare anagrafico (composto da una sola persona), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.000,00:
ULTERIORE DETRAZIONE € 80,00;
B/2) Soggetti passivi, il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75%, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF anno 2007 del nucleo familiare anagrafico (composto da due o più persone), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi , non superiore a € 12.000,00: ULTERIORE DETRAZIONE € 80,00;
C) Disoccupati di qualsiasi età non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell’obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilità, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF anno 2007 del nucleo familiare anagrafico, oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 12.000,00, oltre a € 826,33 per ogni persona a carico: ULTERIORE DETRAZIONE DI € 80,00;
D) Soggetti con nucleo familiare di almeno 3 componenti, il cui reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF anno 2007 del nucleo familiare anagrafico, oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di € 10.000,00:
ULTERIORE DETRAZIONE DI € 52,00;
6. di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A/1)-A/2)-B/1)-B/2)-C)-D) sono ammessi al godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo, con i componenti del relativo nucleo familiare, sia possessore della sola abitazione principale e non possessore di altri immobili o porzioni di immobili siti nel territorio nazionale e rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione al massimo di due pertinenze dell’abitazione principale, così come definite all’art. 10, comma 1 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
b) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione ICI;
c) il soggetto passivo debba produrre una richiesta, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi e necessaria per l’eventuale concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I, entro il termine perentorio del 31/12/2008; nella domanda il richiedente debba, sotto la propria responsabilità:
- dichiarare: 1) di trovarsi nelle condizioni di cui ai suddetti punti A/1), A/2), B/1), B/2), C) e D); 2) i componenti del nucleo familiare; 3) il nominativo del/dei soggetto/i disabile/i, con il relativo grado di inabilità, effettivamente presente/i nel nucleo familiare; 4) l’ammontare del reddito complessivo imponibile Irpef del nucleo familiare relativo all’anno 2007, così come indicato nella dichiarazione dei redditi 2008;
- allegare, per i soggetti di cui al punto B), idonea documentazione dimostrativa della condizione di invalidità;
- allegare, per i soggetti di cui al punto C), idonea documentazione dimostrativa della condizione di disoccupazione, cassa integrazione e lista di mobilità;
- allegare la dichiarazione dei redditi o il CUD anno 2008, relativi, cioè, ai redditi percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare del soggetto passivo nell’anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di applicazione dell’ulteriore detrazione;
7. di escludere l’applicazione dell‘ulteriore detrazione qualora il possesso abbia per oggetto tutte le unità immobiliari classificate in catasto nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti A, B, C e D;
8. di fissare al 31 dicembre 2008 il termine perentorio per la presentazione, presso l’Ufficio Tributi del Comune di Monteprandone, della domanda di ulteriore detrazione da redigere su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi;
9. di dare atto che la maggiore detrazione sarà determinata in misura proporzionale al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e che, nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;
10. di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio anche alla luce del disposto di cui ai commi 7 e 287 dell'art. 1 della L.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede, a favore dei Comuni, un trasferimento erariale compensativo che di fatto neutralizza l'effetto del minor gettito ICI prodotto dall'introduzione e dalla conseguente applicazione del menzionato art.1 comma 5 della medesima L.244/2007;
11. di dare mandato alla Responsabile dell'Ufficio Tributi di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. 15/12/97, n.446 e s.m.i.;
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