COMUNE DI GROTTAMMARE
DISPOSITIVO DELLA DELIBERA DI G.C. N.17 DEL 14 FEBBRAIO 2005-
DELIBERA
1) Di approvare e fare propria la proposta del Responsabile Servizio Tributi, che qui si intende integralmente riportata,
e, pertanto:
2) Di confermare per l’anno 2005, cosi come richiesto dal Sindaco nell’allegato A) che va a far parte integrante e sostanziale della presente, le aliquote deliberate per gli anni dal 2000 al 2004, nelle sotto elencate misure differenziate:
¨ 4 per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;
¨ 3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
¨ 7 per mille per gli alloggi non locati, alloggi tenuti a disposizione, stagionali, alloggi non occupati, alloggi non allacciati ai servizi correnti per i quali non c'è una dichiarazione di inagibilità..
¨ 6,25 per mille per le altre unità immobiliari, (aliquota ordinaria);
3) omissis;
4) Di aumentare la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale da Euro 103.29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000), a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il 60° anno di età all’01/01/2005, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a Euro 11.103,82 (L. 21.500.000).
(Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l’abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico;
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 20 dicembre 2005 in coincidenza con la scadenza relativa al saldo I.C.I.; la maggiore detrazione non è cumulabile con quella ordinaria prevista per legge);
5) Di comunicare, appena il presente atto deliberativo diverrà esecutivo, le aliquote applicate al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;
6) Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997.
7) omissis;
8) omissis;
9) omissis;