STRALCIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 2/2/2011
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Anche per l�anno 2011 � esclusa dall�imposta comunale sugli immobili l�unit� immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e
A/9.Per i restanti immobili sono applicabili le seguenti aliquote e detrazioni:
ALIQUOTE
Per l�anno 2011, sono confermate le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria: 7 %o (sette per mille);
b) aliquota agevolata: 6 %o (sei per mille)
per unit� immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti
concordati con le Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998 e s.m.i., e per unit�
immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e
mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di
propriet�, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attivit�,
rispettivamente, commerciale e artigianale; per le suddette unit� � necessario, a pena di
esclusione, che venga presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il
31/12/2011, una dichiarazione sostitutiva dell�atto di notoriet� secondo il modello in distribuzione
presso il Servizio stesso;
c) aliquota ridotta: 4,95 %o (quattro virgola novantacinque per mille)
solo per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa, residenti nel Comune, appartenente alla
categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
d) aliquota maggiorata: 9 %o (nove per mille)
soltanto per le unit� immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da
almeno due anni dall�inizio del possesso.
DETRAZIONI (solo per le unit� immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)
Per l�anno 2011, � confermata la detrazione ordinaria di � 103,29 da effettuare sull�imposta dovuta.
Detta detrazione spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l�unit� immobiliare destinata ad
abitazione principale, che per quella ad essa equiparata (art. 6 del Regolamento ICI).
La detrazione effettiva non deve superare l�importo dell�imposta calcolata sulla rendita catastale,
aumentata del 5%, dell�abitazione principale.