IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 13 del 24.03.2011 del Responsabile dell�ufficio ragioneria che qui di seguito integralmente si riporta:

"Visto il D.Lgs.30.12.1992 n.504 e s.m.i., con il quale � stata istituita, a decorrere dall'anno 2003, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 504/92, come modificato dall'art.1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007),secondo cui � il Consiglio Comunale l'organo che stabilisce con propria deliberazione le aliquote da adottare con effetto per l'anno successivo;

Visto l'art. 8, comma 2, dello stesso D.Lgs. 504/92, secondo cui "dall'imposta dovuta per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ....(omissis)....;

- Visti i commi 1 e 2 dell�art. 1 del D.L. n.93 del 27.05.2008, secondo cui:

- "A decorrere dall�anno 2008 � esclusa dall�imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n.504/92, l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo";

- " Per unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni, nonch� quelle ad esse assimilate con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catatstale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall�Articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992";

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 09.012010 relativa alla determinazione dell'aliquota e dell'ulteriore detrazione per l'anno 2010;

Recepita la volont� dell'amministrazione comunale di lasciare invariato per l'anno 2011 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti Ici, in osservanza del disposto di cui all'art.1, Comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge n.126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito in Legge n.133/2008 che dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.05.2008) anche nel 2010 e 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, � sospeso il blocco degli aumenti di aliquota fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

Ritenuto opportuno, pertanto, per l'anno 2011, di confermare l'aliquota d'imposta e la detrazione vigente nell'anno 2010;

Ritenuto opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicit� degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti della cittadinanza pur in assenza di variazioni della tariffa in parola;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che

stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purch� entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2011 � stato prorogato al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

Vista la deliberazione Consiliare n.37 del 29.09.2006 di approvazione dello schema di convenzione della Tesoreria Comunale con la quale tra l'altro si disponeva, a decorrere dall'anno 2007, la riscossione diretta delle entate comunali che deve avvenire tramite le seguenti modalit�:

- sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;

- direttamente presso la Tesoreria medesima senza alcun onere per il contribuente;

Ritenuto che per i ruoli coattivi la riscossione � affidata al concessionario del Servizio nazionale di Riscossione Equitalia Marche Uno S.P.A.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L.29 Dicembre 2010, n.225 � differito al 31 marzo 2011 l'obbligo dell'affidamento della riscossione dei tributi locali mediante gara ad evidenza pubblica;

Viste le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.LGS. n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 (finaziaria 2007;

Visto la legge 244/2007 (finanziaria 2008);

Viso il D.L. n.93/2008 e s.m.i.;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n.203 (legge Finanziaria 2009);

Vista la legge n.189/2008 di conversione del D.L. n.154/2008;

 

P R O P O N E

- di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto di voler confermare per l'anno 2011 l'aliquota I.C.I gi� in vigore per l'anno 2009 e pertanto nella misura del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille);

- di dare atto di voler confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo gi� stabilita ed applicata nell'anno 2010 di Euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale dell'unit� immobiliare per il soggetto passivo (fermo restando, ovviamente, che, ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008, tale detrazione viene applicata solo ai contribuenti titolari di diritti reali su unit� immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 di fatto non beneficiari dell�"esenzione prima casa" introdotta dalla predetta disposizione);

- di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio anche alla luce del disposto di cui ai commi 7 e 287 dell'art.1 della L.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede a favore dei Comuni, un trasferimento erariale compensativo che di fatto neutralizza l'effetto del minor gettito ICI prodotto dall'introduzione e dalla conseguente applicazione del menzionato articolo 1 comma 5 della medesima L.244/2007 e alla luce del decreto del Ministero dell'Interno del 23.08.08 con cui sono dettagliati i criteri per l'attribuzione dei trasferimenti compensativi abitazione principale;

- di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi del D.Lgs.15.12.97, n.446 e s.m.i.:

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

Rag. Giovanna Ranoldo"

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarit� tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarit� contabile attestante anche la copertura finanziaria espresso del responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione ,espressa nelle forme di legge:

presenti n.10 votanti n.10 astenuti n.=

favorevoli n.10

contrari n.=

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta del Responsabile dell�ufficio ragioneria relativa alla "imposta comunale sugli immobili ICI :determinazione dell'aliquota per l'anno 2011" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

- di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto di voler confermare per l'anno 2011 l'aliquota I.C.I gi� in vigore per l'anno 2009 e pertanto nella misura del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille);

- di dare atto di voler confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo gi� stabilita ed applicata nell'anno 2010 di Euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale dell'unit� immobiliare per il soggetto passivo (fermo restando, ovviamente, che, ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008, tale detrazione viene applicata solo ai contribuenti titolari di diritti reali su unit� immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 di fatto non beneficiari dell�"esenzione prima casa" introdotta dalla predetta disposizione);

- di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio anche alla luce del disposto di cui ai commi 7 e 287 dell'art.1 della L.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede a favore dei Comuni, un trasferimento erariale compensativo che di fatto neutralizza l'effetto del minor gettito ICI prodotto dall'introduzione e dalla conseguente applicazione del menzionato articolo 1 comma 5 della medesima L.244/2007 e alla luce del decreto del Ministero dell'Interno del 23.08.08 con cui sono dettagliati i criteri per l'attribuzione dei trasferimenti compensativi abitazione principale;

- di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi del D.Lgs.15.12.97, n.446 e s.m.i.:

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione,espressa nelle forme di legge:

presenti n.10 votanti n.10 astenuti n.=

favorevoli n.10

contrari n.=

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).