ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/06/2011 n. 23

 

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011. (I.E.)

 

 

 

Omissis….

 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis …

DELIBERA

 

1)      di confermare, per l'anno 2011, le aliquote e detrazioni applicate per l'anno 2010, in particolare:

 

a)      aliquota ridotta del 5,50 per mille da applicare:

 

·        alle persone fisiche soggetti passivi e ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

·        agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;

 

·        alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per piu' di 15 giorni e' computato per intero.

 

·        alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento ICI.

 

·        All'unità immobiliare ed alla relativa pertinenza (ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento ICI) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa in locazione, oppure in comodato a persone diverse dai conviventi compresi nello stato di famiglia al momento del cambio di residenza. Qualora il contribuente possieda più unità immobiliari, tale agevolazione è concessa per quelle ove egli aveva la residenza anagrafica.

 

·        Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti o affini di 1° e 2° grado, che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del Regolamento ICI così come modificato con delibera consiliare n. 12 del 31.03.2008;

 

 

b)      Aliquota ordinaria del 7,00 per mille da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra;

 

il soggetto passivo al fine di poter usufruire dell'aliquota ridotta o dell'esclusione prevista a seguito dell'equiparazione all'abitazione principale ex D.l. 93/2008 , esclusi i casi per i quali è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione entro il termine di scadenza della seconda rata dell'imposta, utilizzando i modelli predisposti dal competente ufficio; la predetta autocertificazione non deve essere ripresentata qualora rimangano invariate le condizioni già comunicate nelle annualità precedenti;

 

2)      di confermare, per l'anno 2011,  la detrazione d'imposta prevista al comma 2 dell'art. 8 del D.Lvo 504/97 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad €. 140,00, applicabile alle fattispecie non soggette ad esenzione ex lege;

 

3)      di dare atto:

 

  • che  l'art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 24.07.2008, prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
  • che l'art. 1 comma 2 del suddetto D.L. 27/05/2008 n. 93 prevede, inoltre che, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intendano, oltre quelle previste dal D.Lvo 504/92, anche quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lvo 504/92;
  • che ai sensi dell'art.1, comma 3 di detta normativa l'esclusione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3 bis e dall'art. 8, comma 4 DL.gs. 504/92 e succ.  mod.;

 

Omissis…..