IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007

VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

Visto il D. L.vo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. L.vo 15/12/1997 n.446;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con delibera consiliare n. 8 del 05/03/1999, integrato con delibera consiliare n. 76 del 16/12/1999, e n. 13 del 28/02/2004 e n. 10 del 30/03/2007 esecutive ai sensi di legge;

Vista la delibera di consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2007 concernente le aliquote per l'anno 2007;

ricorda

 

DURANTE IL PERIODO STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI REDDITI deve essere presentata la dichiarazione I.C.I. limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2006.

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE. I modelli di dichiarazione con le relative istruzioni sono disponibili presso l'Ufficio Tributi.

L'IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA per l'anno in corso in due rate:

 

- LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2007, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

 

- LA SECONDA RATA DAL 1^ AL 16 DICEMBRE 2007, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' tuttavia consentito il pagamento dell'imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

 

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA deve essere effettuato direttamente al Comune di Potenza Picena utilizzando il CCP 11075629 intestato COMUNE DI POTENZA PICENA - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA, PRESSO GLI UFFICI POSTALI O PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI DELLA BANCA DELLE MARCHE, OPPURE UTILIZZANDO IL MOD. F.24.

I bollettini di c.c.p. saranno inviati dal Comune ai contribuenti che hanno già effettuato versamenti negli anni precedenti. Tuttavia, in caso di mancato recapito e per i nuovi contribuenti, i bollettini possono senz'altro essere ritirati presso l'Ufficio Tributi.

 

L'ALIQUOTA PER L'ANNO 2007 e' stata determinata nella misura:

 

1) Aliquota del 5,50 per mille da applicare:

a)       alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)       agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;

c)       alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per più di 15 giorni e' computato per intero.

d)    alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 bis del vigente regolamento ICI;

e)    Alle abitazioni e pertinenze, ai sensi dall’art. 1 ter del vigente regolamento I.C.I., possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa in locazione, oppure in comodato a persone diverse dai conviventi compresi nello stato di famiglia al momento del cambio di residenza. Qualora il contribuente possieda più unità immobiliari, tale agevolazione è concessa per quelle ove egli aveva la residenza anagrafica;

f)    Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti o affini di 1° e 2° grado, che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 ter del Regolamento ICI così come modificato con delibera consiliare n. 10 del 30.03.2007;

 

RELATIVAMENTE ALLE LETTERE c), e) ED f), I SOGGETTI PASSIVI DOVRANNO PRESENTARE AL COMUNE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELLA SECONDA RATA, O DIRETTAMENTE OVVERO A MEZZO RACCOMANDATA, APPOSITA DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA (D.P.R 445/2000) ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI CONTENUTI NEI PREDETTI PUNTI. LA DICHIARAZIONE PRODOTTA NEGLI ANNI PRECEDENTI, AI FINI DI CUI SOPRA, HA EFFETTO ANCHE PER L'ANNO 2007 QUALORA LE CONDIZIONI DICHIARATE SIANO RIMASTE INVARIATE.

 

2) Aliquota ordinaria del 7,00 per mille da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie di cui sopra.

 

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE compresi i soggetti passivi di cui al punto 1 lett. e) (art. 1 ter regolamento I.C.I.): Euro 140,00.

Detta detrazione non si applica alle abitazioni locate, né a quelle concesse in uso gratuito ai familiari.

 

N.B. A partire dall’anno 2007 è stato previsto un aumento della DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE utilizzata dai soggetti passivi in particolari situazioni di disagio economico-sociale, su richiesta documentata degli stessi contribuenti, in particolare:

 

 

I contribuenti interessati alla MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di cui sopra debbono presentare apposita richiesta che dovrà pervenire, corredata dal modello ISEE, entro il termine di scadenza della seconda rata dell’imposta.

 

La modulistica necessaria, per le autocertificazioni  di cui alle lettere c), e) ed f) e per la richiesta delle maggiori detrazioni sull’abitazione principale,  è disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI I CONTRIBUENTI POTRANNO RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI POTENZA PICENA NELLE ORE DI UFFICIO O TELEFONANDO AI NUMERI 0733-679214 E 0733-679219.

 

Potenza Picena, 18 aprile 2007.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott.ssa Maria Luisa MELATINI)