1)      Fissare per l'anno 2006  le seguenti aliquote ICI:

a)      Aliquota del 5,50 per mille da applicare:

·         alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

·         agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;

·         alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per piu' di 15 giorni e' computato per intero.

·         alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 bis del vigente regolamento ICI.

·         All’unità immobiliare ed alla relativa pertinenza (ai sensi dell’art. 1 ter del vigente regolamento ICI) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa in locazione, oppure in comodato a persone diverse dai conviventi compresi nello stato di famiglia al momento del cambio di residenza. Qualora il contribuente possieda più unità immobiliari, tale agevolazione è concessa per quelle ove egli aveva la residenza anagrafica.

b)      Aliquota ordinaria del 7,00 per mille da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra.

2)      Determinare la detrazione d'imposta prevista al comma 2 dell'art. 8 del D.Lvo 504/97 in Euro 130,00 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Non godono pertanto di detta agevolazione le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale locate per l'intero anno d'imposta.