ALIQUOTE ICI ANNO 2008
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 11 e 13 MARZO 2008
7 per mille |
aliquota ordinaria; |
4,6 per mille |
aliquota per abitazione principale; |
aliquota per immobili aventi i requisiti di cui all’art. 2 del D.L. 23/2006; | |
5 per mille |
aliquota per abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 legge 431/1998 e ai sensi dell’art.5 comma 2 legge 431/1998; |
aliquota per unità abitative possedute da enti senza scopo di lucro; | |
9 per mille |
aliquota per abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
L’utilizzo della aliquota del 4,6 per mille per gli immobili aventi i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23/2006 (locazione o sospensione procedimento di sfratto nei confronti di soggetti in condizione di particolare disagio abitativo), deve essere comunicata al Comune corredata della necessaria documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al citato articolo.
Per l’anno 2008 l’utilizzo da parte dei contribuenti di aliquote ICI diverse dalla abitazione principale e dall’aliquota ordinaria comporta l’obbligo di comunicazione entro il 16/12/2008 su modelli predisposti dal Servizio competente e presenti sul sito internet www.comune.macerata.it - eventi della vita - cittadino -pagare le tasse.
DETRAZIONI
La detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze è di 103,29 Euro. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica.
Sono previste inoltre maggiori detrazioni per abitazione principale e sue pertinenze, dietro presentazione entro il 16/12/2008 di domanda al Comune corredata della necessaria documentazione comprovante il rispetto dei requisiti:
ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00;
ISEE non superiore a € 13.000,00 e nucleo familiare con 6 o più componenti;
3. maggiore detrazione fino a € 46,71 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2008:
ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 8.500,00;
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all’art. 8 – comma 3 – del decreto leg.vo 30/12/92 n. 504, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il secondo grado.
La detrazione per abitazione principale compete per un solo fabbricato ed è quindi consentito usufruire di tale detrazione quando il fabbricato costituisce abitazione principale dei familiari del contribuente, così come indicati nel punto precedente, solo a condizione che lo stesso non usufruisca di detta detrazione per altro fabbricato. In tali casi inoltre il contribuente non può usufruire dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504.