COMUNE DI MACERATA

Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale

U.O.C. TRIBUTI

 

ALIQUOTE  I.C.I. PER L’ANNO 2006

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE                    N.                      43                DEL   15 Febbraio    2006  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     N.                       24        DEL   17  Marzo        2006 

 

   7     per mille

aliquota ordinaria;

   4,6  per mille

aliquota per abitazione principale;

aliquota per immobili aventi i requisiti di cui all’art. 2 della  legge 03/03/2006 n° 86;

   5     per mille

aliquota per abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 legge 431/1998, 

aliquota per unità abitative possedute da enti senza scopo di lucro;

   9    per mille

aliquota per abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

SCADENZE  VERSAMENTI  ANNO  2006

 

ACCONTO:            scadenza         30      GIUGNO          2006    pari al 50% dell’imposta dovuta;

SALDO:                   scadenza         20      DICEMBRE     2006 

 

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla MARCHERISCOSSIONI  SPA,  Concessionario della riscossione,  su apposito conto corrente postale n. 125625 (bollettino di colore rosso).

E’ possibile effettuare anche il pagamento on-line collegandosi al sito internet del Comune di Macerata (www.comune.macerata.it)

 o in alternativa al sito MARCHERISCOSSIONI SPA (www.marcheriscossioni.it)

 

Aumento della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze (deve essere obbligatoriamente richiesta):

 

1.       fino a € 250,00 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006:  

            ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00=;

2.       fino a € 250,00 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006:  

ISEE non  superiore  a € 13.000,00  e nucleo familiare con 6 o più componenti;

3.       fino a € 150,00 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per  soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006:      

ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 8.500,00=;

 

L’unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata è considerata ai fini ICI come abitazione principale.

 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all’art. 8 – comma 3 – del decreto leg.vo 30/12/92 n. 504, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti  o affini entro il secondo grado.

 

La detrazione per abitazione principale compete per un solo fabbricato ed è quindi consentito usufruire di tale detrazione quando il fabbricato costituisce dimora abituale dei familiari del contribuente, così come indicati nel punto precedente, solo a condizione che lo stesso non usufruisca  di detta detrazione per altro fabbricato.

 

Per l’anno 2006 l’utilizzo da parte dei contribuenti di aliquote ICI diverse dalla abitazione principale e dall’aliquota ordinaria comporta l’obbligo di comunicazione entro il 20/12/2006 su modelli predisposti dal Servizio competente  e presente sul sito internet www.comune.macerata.it

 

L’utilizzo  della aliquota del 4,6 per mille per gli  immobili aventi i requisiti di cui all’art. 2 della  legge 03/03/2006 n° 86,   deve essere comunicata  al Comune corredata della necessaria documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al citato articolo.

 

Si ricorda infine che la detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze  è di   103,29 Euro.

 

 

"omissis"

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA ICI - Maggiori detrazioni abitazione principale per particolari categorie di soggetti e previsione riduzioni tassa rifiuti solidi urbani anno 2006

 

Signori Consiglieri,

Il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 ha introdotto importanti modifiche relativamente all’organo competente a deliberare le aliquote nel campo dei tributi locali prevedendo che resti di competenza del consiglio l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rimane quindi come competenza residuale della Giunta Comunale.

Ricordiamo che la materia relativa alla competenza in ordine alla deliberazione delle aliquote dei tributi comunali era stata in passato oggetto di diverse pronunce sia da parte del ministero degli Interni, che da parte del Consiglio di Stato che si era pronunciato anche in sede giurisprudenziale a favore di una competenza dei Consigli Comunali in ordine alla variazione e determinazione delle tariffe dei tributi.

Attenendosi, così come per l’anno 2005, alla citata disposizione innovativa in materia, la Giunta Comunale ha adottato l’atto n. 43 del 15/2/2006 relativo alla fissazione delle aliquote dei tributi comunali, con conferma delle aliquote fissate per l’anno precedente.

Il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine alle maggiori detrazioni a favore di particolari categorie di soggetti per l’abitazione principale ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, nonché alla previsione della riduzione del 40% per la tassa rifiuti solidi urbani a favore delle stesse particolari categorie di soggetti, che si ritiene debbano essere tutelate e nei confronti dei quali la tassa rifiuti non solo non aumenta, ma viene addirittura ridotta. La intera materia delle riduzioni e agevolazioni, ritenuto questo un aspetto che riguarda l’ordinamento stesso dei tributi, viene sottoposta al Consiglio comunale che viene invitato anche a far propria la deliberazione citata della Giunta Comunale in ordine alle aliquote, essendo più che mai necessario evitare che successive diverse interpretazioni in ordine alla competenza degli organi comunali rendano di fatto inapplicabili le aliquote fissate dalla Giunta Municipale.

In materia di maggiori detrazioni si è ritenuto confermare per l’anno 2006 i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate disciplinati dal decreto legislativo 31/3/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di uniformare la materia alla normativa statale di base disciplinante le regole di funzionamento dei meccanismi di accesso agevolato alle prestazioni rese dai diversi enti pubblici erogatori di servizi sociali.

Attraverso l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) determinato con riferimento all’intero nucleo familiare si intende verificare la capacità economica di un gruppo di individui (nucleo familiare così come stabilito dalla normativa in questione) al fine di valutare se i componenti del nucleo anche singolarmente, possano beneficiare delle maggiori detrazioni previste. Tale sistema costituisce anche semplificazione dei confronti degli adempimenti posti al carico del cittadino contribuente, visto che ormai l’ISEE risulta un documento richiesto da molti soggetti pubblici e ai fini più diversi (INPS, Telecom, trasporti urbani ecc.), spesso è già posseduto dai richiedenti e in ogni caso facilmente ottenibile dai CAAF gratuitamente. La introduzione sperimentale avviata nel 2003 ha confermato la positività della scelta effettuata: non sono variati sostanzialmente il numero degli aventi diritto, semplificando d’altro canto gli adempimenti dei contribuenti e degli uffici preposti. Sono state peraltro effettuati dei controlli a campione relativamente alla composizione del nucleo familiare dichiarata, evidenziando sporadiche situazioni non corrette che sono state prontamente rettificate dagli interessati.

Si intende poi adottare una politica di sostegno alle famiglie numerose prevedendo una maggiore detrazione ICI in presenza di famiglie composte da 6 o più persone e aventi un ISEE non superiore a € 13.000,00 

Viene poi introdotta una aliquota del 4,6 per mille per i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui al D.L. 1/2/2006 n. 23 e sospendano volontariamente le esecuzioni degli sfratti agli inquilini che si trovano in condizioni familiari o patrimoniali particolarmente disagiate.

Si ritiene poi necessario rivedere la disciplina delle esenzioni previste per le ONLUS con la deliberazione del C.C. n. 14 del 11/13 marzo 1998, alla luce delle recenti innovazioni in materia apportate con il DL 203/2005, che prevedono la esenzione dall’ICI per tutti gli immobili di cui all’art. 7 lettera i) del decreto legislativo 504/92 utilizzati da enti non commerciali a prescindere dalla natura eventualmente commerciale della attività svolta negli stessi. Onde evitare pertanto sovrapposizioni di norme nello stesso ambito di rango primario e secondario, che comportano difficili soluzioni interpretative e possono ingenerare conflitti nella applicazione, si ritiene opportuno limitare il diritto all’esenzione dei tributi locali previsto per le ONLUS di cui al DLgs 460/97 soltanto alla imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa occupazioni spazi e aree pubbliche 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione che precede;

 

Visto il decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del  15/02/2006;

 

Dato atto che è stata effettuata una operazione di consultazione con la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni e con le associazioni sindacali e di categoria ed è stato chiesto il parere ai Consigli di Circoscrizione che si sono espressi come da documentazione in atti;

 

Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Finanziario Fiscale Patrimoniale, il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000

 

Dato atto altresì che la pratica è stata sottoposta all’esame della Commissione consiliare 2^;

 

Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’at. 42 lettera f) decreto legislativo 267/2000;

 

Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. N. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

 

DELIBERA

 

 

1)     APPROVARE per l’anno 2006 l’aumento della detrazione per abitazione principale fino a € 250 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006

o       ISEE inferiore o uguale a € 7.500

2)     APPROVARE per l’anno 2006 l’aumento della detrazione per abitazione principale a € 150 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006

·       ISEE da € 7500,01 a € 8.500

3)     APPROVARE per l’anno 2006 l’aumento della detrazione per abitazione principale a € 250 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006

·       Famiglie con 6 o più componenti e ISEE non superiore a € 13.000,00

4)     APPROVARE per l’anno 2006 la riduzione del 40% della tassa rifiuti solidi urbani per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2006

·       ISEE inferiore o uguale a € 7.500

5)    Stabilire che i proprietari di immobili aventi i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 1/2/2006 n. 23 possano applicare per dette unità immobiliari una aliquota del 4,6 per mille, previa comunicazione al Comune corredata della necessaria documentazione comprovante rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 1/2/2006 n. 23.

6)    Prendere atto e fare proprie le statuizioni della deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 15/2/2006 in ordine alle aliquote dei tributi comunali.

7)    Stabilire che l’utilizzo da parte dei contribuenti di aliquote ICI diverse dalla abitazione principale e dall’aliquota ordinaria comporti l’obbligo di comunicazione entro il 20/12/2006 su modelli predisposti dal Servizio competente.

8)    Stabilire che le ONLUS di cui al decreto legislativo 460/97 con sede nel Comune sono esonerati dal pagamento dall’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

9)    Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

"omissis"