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  D E L I B E R A

 

1) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 5,7 e 287, della legge

24  dicembre 2007, n. 244 viene istituita una ulteriore detrazione ICI

per  le  unita`  immobiliari  destinate  ad  abitazione principale del

soggetto  passivo  (ad esclusione di quelle di categoria catastale A1,

A8 e A9) per un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile,

fino alla concorrenza di E. 200,00.

 

2)  di  dare  atto  che  le minori entrate derivanti dall'applicazione

della  suddetta  ulteriore  detrazione verranno rimborsate dallo stato

dietro presentazione di apposita certificazione.

 

3)  di stabilire in Euro 2,07 la soglia di versamento minimo dovuto da

ciascun contribuente ai fini ICI;

 

4)  Di confermare, per l'anno 2008, l'aliquota ordinaria ICI nella del

6,5 (seivirgolacinque) per mille;

 

5)   di   confermare  per  l'anno  2008  un'aliquota  ridotta  al  4,5

(quattrovirgolacinque)  per  mille, ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.

Lgs. 30.12.1992, n.504 come sostituito dall'art.3 comma 53 della Legge

n.662/96 in favore di:

..  persone  fisiche per le unita' immobiliari direttamente adibite ad

abitazione principale;

..   unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a

proprieta'   indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci

assegnatari;

..  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle Case

Popolari.

 

6) Di confermare per l'anno 2008 che la detrazione dall'imposta dovuta

per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  viene

fissata nella misura di euro 103,29.

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