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D E L I B E R A
1) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 5,7 e 287, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 viene istituita una ulteriore detrazione ICI
per le unita` immobiliari destinate ad abitazione principale del
soggetto passivo (ad esclusione di quelle di categoria catastale A1,
A8 e A9) per un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile,
fino alla concorrenza di E. 200,00.
2) di dare atto che le minori entrate derivanti dall'applicazione
della suddetta ulteriore detrazione verranno rimborsate dallo stato
dietro presentazione di apposita certificazione.
3) di stabilire in Euro 2,07 la soglia di versamento minimo dovuto da
ciascun contribuente ai fini ICI;
4) Di confermare, per l'anno
6,5 (seivirgolacinque) per mille;
5) di confermare per l'anno 2008 un'aliquota ridotta al 4,5
(quattrovirgolacinque) per mille, ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.
Lgs. 30.12.1992, n.504 come sostituito dall'art.3 comma 53 della Legge
n.662/96 in favore di:
.. persone fisiche per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
.. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
.. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle Case
Popolari.
6) Di confermare per l'anno 2008 che la detrazione dall'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene
fissata nella misura di euro 103,29.
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