PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della deliberazione C.C. num. 34 del 21.06.2011 adottata dal Comune di Camerino in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2011

 

Il Consiglio  comunale

 

omissis

 

d e l i b e r a

       1) omissis;

2) di approvare  per l’anno 2011 le  aliquote   per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella stessa misura dell’anno precedente, come appresso indicato:

- aliquota ordinaria: sette per mille;

- aliquota per abitazione principale: sei per mille;

- aliquota per gli immobili individuati nelle categorie catastali: C/1; C/3; D/1; D/2; D/7; D/8; D/10: 6 per mille;

- aliquota per unità abitative locate con contratto di locazione registrato e per un periodo superiore a nove mesi rispetto all'anno di imposizione: 6,5 per mille (previa presentazione entro il 31.07.2011 di apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti);

- detrazione per l’abitazione principale: € 120,00;

 3) dare atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’ICI approvato con atto C.C. n. 76 del 29.12.1998, modificato con atto C.C. n. 8 del 31.03.2003,  sono da considerare assimilati all’abitazione principale i seguenti immobili:

   - unità immobiliare  concessa in uso gratuito  a parenti od affini entro il secondo grado di parentela, purché abbiano la dimora abituale nell'abitazione per la quale viene richiesta l’esenzione;

 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) dare atto che le agevolazioni previste per il  contribuente che ha concesso in locazione o in uso gratuito a parenti entro il secondo grado il proprio immobile,  competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno dare formale comunicazione al Comune  entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste;

 5) dare atto che, nel rispetto del  comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con Legge 24.07.2008, n.126,  e del comma 30 dell’art. 77 bis del D. L. 25.06.2008, n. 112 , convertito con Legge 06.08.2008, n.133, non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’ anno 2010;

 6) prendere atto che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relative pertinenze, eccetto le categorie catastali A1, A8 e A9 (introdotta dall’art. 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in Legge 24.07.2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo;

  

 omissis