Estratto della deliberazione C.C. num. 29 del 29.04.2010 adottata dal Comune di Camerino in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2010

 

Il Consiglio  comunale

 

omissis

 

d e l i b e r a

       1) omissis;

2) di approvare  per l’anno 2010 le  aliquote   per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella stessa misura dell’anno precedente, come appresso indicato:

- aliquota ordinaria: sette per mille;

- aliquota per abitazione principale: sei per mille;

- aliquota per gli immobili individuati nelle categorie catastali: C/1; C/3; D/1; D/2; D/7; D/8; D/10: 6 per mille;

- aliquota per unità abitative locate con contratto di locazione regolarmente registrato e per un periodo superiore a nove mesi rispetto all'anno di imposizione: 6,5 per mille (previa presentazione   entro il 31.07.2010 di apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti);

- detrazione per l’abitazione principale: € 120,00;

 

3) dare atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’ICI approvato con atto C.C. num. 76 del 29.12.1998, modificato con atto C.C. n. 8 del 31.03.2003,  sono da considerare assimilati all’abitazione principale i seguenti immobili:

   - unità immobiliare  concessa in uso gratuito  a parenti od affini entro il secondo grado di parentela, purché abbiano la dimora abituale nell'abitazione per la quale viene richiesta l’esenzione;

 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 4) dare atto che le agevolazioni previste per il  contribuente che ha concesso in locazione o in uso gratuito a parenti entro il secondo grado il proprio immobile,  competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno dare formale comunicazione al Comune  entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste;

 

5) dare atto che, nel rispetto del  comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con Legge 24.07.2008, n.126,  e del comma 30 dell’art. 77 bis del D.L 25.06.2008, n. 112 , convertito con Legge 06.08.2008, n.133, non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’ anno 2009;

 

6) prendere atto che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relative pertinenze, eccetto le categorie catastali A1, A8 e A9 (introdotta dall’art. 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in Legge 24.07.2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo;

 

 omissis