Estratto della deliberazione C.C. num. 36 del 29.04.2009 adottata dal Comune di Camerino in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2009
Il Consiglio comunale
omissis
d e l i b e r a
1) di approvare per l’anno 2009 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella stessa misura dell’anno precedente, come appresso indicato:
- aliquota ordinaria: sette per mille;
- aliquota per abitazione principale: sei per mille;
- aliquota per gli immobili individuati nelle categorie catastali: C/1; C/3; D/1; D/2; D/7; D/8; D/10: 6 per mille;
- aliquota per unità abitative locate con contratto di locazione regolarmente registrato e per un periodo superiore a nove mesi rispetto all'anno di imposizione: 6,5 per mille (previa presentazione entro il 31.07.2010 di apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti);
- detrazione per l’abitazione principale: € 120,00;
2) dare atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’ICI approvato con atto C.C. num. 76 del 29.12.1998, modificato con atto C.C. n. 8 del 31.03.2003, è da considerare assimilata all’abitazione principale i seguenti immobili:
- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti od affini entro il secondo grado di parentela, purché abbiano la dimora abituale nell'abitazione per la quale viene richiesta l’esenzione;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) dare atto che le agevolazioni previste per il contribuente che ha concesso in locazione o in uso gratuito a parenti entro il secondo grado il proprio immobile, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno dare formale comunicazione al Comune entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste;
4) dare atto che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con Legge 24.07.2008, n.126, e del comma 30 dell’art. 77 bis del D.L 25.06.2008, n. 112 , convertito con Legge 06.08.2008, n.133, non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’ anno 2008;
5) prendere atto che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relative pertinenze, eccetto le categorie catastali A1, A8 e A9 (introdotta dall’art. 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in Legge 24.07.2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo;
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