DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2008 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella stessa misura dell’anno precedente, come appresso indicato:
- aliquota ordinaria: sette per mille;
- aliquota per abitazione principale: sei per mille;
- aliquota per gli immobili individuati nelle categorie catastali: C/1; C/3; D/1; D/2; D/7; D/8; D/10: 6 per mille;
- aliquota per unità abitative locate con contratto di locazione regolarmente registrato e per un periodo superiore a nove mesi rispetto all'anno di imposizione: 6,5 per mille (previa presentazione entro il 31 luglio 2009 di apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti);
- detrazione per l’abitazione principale: € 120,00;
2) di assimilare all’abitazione principale i seguenti immobili:
- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti od affini entro il secondo grado di parentela, purché abbiano la dimora abituale nell'abitazione per la quale viene richiesta l’esenzione;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) dare atto che le agevolazioni previste per il contribuente che ha concesso in locazione o in uso gratuito a parenti entro il secondo grado il proprio immobile, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno dare formale comunicazione al Comune entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste;
4) incaricare il responsabile dell'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del dispositivo della presente deliberazione, così come previsto dall'art. 58, 4^ comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.