IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come appresso indicato:
- aliquota ordinaria: sette per mille;
- aliquota per abitazione principale: 6 per mille;
- aliquota per gli immobili individuati nelle categorie catastali: C/1; C/3; D/1; D/2; D/7; D/8; D/10: 6 per mille;
- aliquota per unità abitative locate con contratto di locazione regolarmente registrato e per un periodo superiore a nove mesi rispetto all'anno di imposizione: 6,5 per mille (previa presentazione obbligatoria entro il 31.07.2008 di apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti);
- detrazione per l’abitazione principale: Euro 120,00;
2) di determinare per l’anno 2007, le seguenti agevolazioni:
- l'agevolazione per gli anziani o disabili di cui al citato art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 e cioé di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immmobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'aumento della detrazione a Euro 206,58 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore dei soggetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano la residenza nel Comune nell'anno 2007;
- considerare, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione, abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti od affini entro il secondo grado di parentela, purché abbiano la dimora abituale nell'abitazione per la quale si chiede l'applicazione dell'imposta ridotta;