1) DI CONFERMARE, per l'anno 2008, le stesse aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili stabilite nel 2007 nella seguente misura:

- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE : 5,5 per mille;

- ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI PRODUTTIVI CENSITI IN CATASTO NELLA CAT. D/1-OPIFICI : 5,5 per mille;

- ALIQUOTA ORDINARIA PER ABITAZIONE : 6,5 per mille;

- ALIQUOTA ORDINARIA PER AREE FABBRICABILI : 6,5 per mille;

- ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI : 6,5 per mille;

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : EURO 103,29

fatta salva l'applicazione del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008 ed entrato in vigore il 29 maggio 2008, il quale prevede all'art. 1 l'esenzione ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) DI DARE ATTO che la minore imposta che deriva dall'applicazione della disposizione sopra richiamata sarà rimborsata ai Comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 93 del 27 maggio 2008;

3) DI APPROVARE la tabella dei nuovi valori minimi unitari delle aree fabbricabili ai fini della imposta comunale sugli immobili che viene allegata al presente atto, sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE MANDATO al servizio tributi di espletare tutte le formalità previste dalla normativa vigente connesse all`adozione del presente atto, compresa la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

5) DI DARE ATTO che per i versamenti dell'ICI dovuta per l'anno 2008 valgono le seguenti disposizioni:

Modalità di versamento - Il pagamento può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di ccp. n. 80109895 intestato a "ICI - SERVIZIO TESORERIA - COMUNE DI APIRO 62021 APIRO (MC)" presso gli uffici postali, oppure attraverso il modello F24;

Scadenza versamenti: 1^rata entro il 16.06.2008, 2^ rata entro il 16.12.2008;

Versamento minimo: Non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad € 2,50 di imposta annua;