COMUNE DI LORO PICENO                                     

(Provincia di Macerata)                                           

 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/04/2008

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

 

 

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OGGETTO DELIBERA: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI –DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2009. CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

 

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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

           

Ai sensi dell’art. 49,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Loro Piceno lì 12/03/2009

Responsabile del  III Settore

Dott.ssa Federica Paoloni

                                                                        

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Loro Piceno lì 12/03/2009

Responsabile del  III Settore

Dott.ssa Federica Paoloni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONA IL SINDACO PRESIDENTE

 

Visto il D.Lgvo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili ed in particolare gli art. 6 e 8 relativi alle determinazioni delle aliquote e dell’imposta, nonché a riduzioni e detrazioni;

Premesso che il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ha introdotto importanti modifiche relativamente all’organo competente a deliberare le aliquote nel campo dei tributi locali prevedendo che resti di competenza del consiglio l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rimane quindi come competenza residuale della Giunta Comunale.

Considerato che la legge Finanziaria 2007 – Legge 296/2006 – ha attribuito espressamente al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le aliquote ICI, così come sancito dall’art. 1 comma 156.

Considerato inoltre che la medesima legge Finanziaria ha stabilito all’art. 1 comma 142 che la addizionale comunale irpef venga fissata con norma regolamentare, spostando anche in questo caso la competenza in capo al Consiglio Comunale

Così come per l’anno 2008, la Giunta Comunale ha adottato l’atto n. 11 del 18/02/2009 relativo alla fissazione delle aliquote dei tributi comunali rimandando al Consiglio il compito di deliberare in ordine alla conferma delle aliquote in esso contenute ed in particolare quelle relative all’ICI e all’Irpef;

Visto l’art. 1 comma 7 del Decreto Legge nr. 93 del 2008 e l’art. 77 bis c. 30 del decreto legge nr. 112 del 2008 che prevede: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)

Si sottopone pertanto al Consiglio:

1. la riconferma delle seguenti aliquote ICI già previste per l’anno 2008:

¨       Aliquota unica del 5.50 per mille, con detrazione per abitazione principale pari a €. 113,63. Aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;

2. Confermare la maggiore detrazione per l’abitazione principale da 113,62 a 150,00 €. per:

¨       I proprietari che nel proprio nucleo abbiano un invalido al 100% e la cui Isee non superi i 10.000,00 annui, purché ne venga fatta richiesta entro il 10/06 o, per chi non è tenuto a versare l’acconto, entro il 10/12 di ogni anno;

3. Di prendere atto, che ai sensi di quanto stabilito con Decreto Legge 27 maggio 2008 nr. 93, art. 1: “a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.., ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”,

4. Tale esenzione sarà a totale carico dello stato..

 

Si sottopone inoltre al Consiglio di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,4%, già confermata con atto di Consiglio nr. 12 del 16/04/2008.

 

 

 

Al termine della relazione il Sindaco Presidente  dichiara aperta la discussione

 

 

 

 

Si procede alla votazione  con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 7

 

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n.  =

Astenuti 3 (Siluri – Galletti – Splendiani)

 

Pertanto

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il documento istruttorio

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 da parte dei responsabili dei settori interessati e competenti

Visto l’esito della votazione unanime

 

 

Visto il decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

Vista la Legge 296/2006;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 12/03/2008;

Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 lettera f) decreto legislativo 267/2000;

 

DELIBERA

 

1)      Di APPROVARE e riconfermare come l’anno precedente, per l’anno 2009 le seguenti aliquote ICI:

· aliquota unica 5,5 per mille;

· Aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;

· detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale €. 113,63,

· maggiore detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale €. 150,00, per i proprietari che nel proprio nucleo abbiano un invalido al 100% e la cui Isee non superi i 10.000,00 annui, purché ne venga fatta richiesta entro il 10/06 o, per chi non è tenuto a versare l’acconto, entro il 10/12 di ogni anno;

· esenzione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. Detta esenzione sarà a totale carico dello stato;

 

2)      di CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,4%, già confermata con atto di Consiglio nr. 12 del 16/04/2008.

 

INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;

CON pari voto verbalmente reso con il seguente esito

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 7

 

Voti favorevoli n. 7

 

 

 

Voti contrari n.  =

Astenuti 3 (Siluri – Galletti – Splendiani)

 

DELIBERA

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.