COMUNE di URBISAGLIA

 

ICI ANNO 2010

 

          Con Decreto Legge 93 del 27.05.2008 in vigore dal 29.05.2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008 ha esentato dal pagamento dell’ ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8, A9.

 

 

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010

Delibera C.C. n.  9    del  24/03/2010

  • Aliquota ordinaria 7 ‰
  • Aliquota ridotta  5,5 ‰  – Abitazione principale – 

 

  • SCADENZE VERSAMENTI ANNO 20109:

 

ACCONTO:              16    GIUGNO              2010

→ SALDO:                     16  DICEMBRE          2010

 

DENUNCE E DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE ANNO 2009:

→ Le variazioni nella soggettività passiva del contribuente cui consegue un diverso ammontare dell'imposta, intervenute nel corso dell'anno 2009, devono essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.

 

►ABITAZIONE PRINCIPALE: 

Per abitazione principale si intende quella classificata al catasto nel gruppo A, nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica;

 

→ L’ esenzione imposta dal Decreto Legislativo n. 93 del 27.05.2008 riguarda:

- Abitazione principale con l’obbligo della residenza anagrafica ed n. 1  pertinenza a scelta del contribuente tra le categorie C/6 o  C/2

- Abitazione principale posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

- Abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che trasferisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa unità non risulti locata o comunque utilizzata da altri soggetti;

 

 le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8, A9 in base all’ art. 8 del D. Lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, è applicabile per l’ anno 2009 la detrazione di € 103.29.

 

ESENZIONI:

→ A favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per interventi volti all'utilizzo di sottotetti. L’ esenzione è applicata limitatamente alle unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

VALORE AREE EDIFICABILI AL 01/01/2009:

Aree Residenziali urbanizzate: € 105.02 al mq;

Aree Residenziali da urbanizzare: € 21.00 al mq;

Aree di Completamento urbanizzate: € 42.01 al mq;

Aree di Completamento da urbanizzare: € 21.00 al mq;

Aree di Completamento Esigua Superficie: € 31.51 al mq;

Aree di Completamento con indice edificabilità 0,03:   8.75 al mq;

Aree produttive urbanizzate: € 84.02 al mq;

 

DIRITTO DI ABITAZIONE:

→ Tra i diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

L’ arrotondamento del pagamento all’ euro superiore de i centesimi sono superiori a 0,49, o, all’ euro inferiore se i centesimi sono minori di 0,49

→ Bollettino c/c postale n. 88620513 intestato ad Equitalia Marche Due Spa  - Urbisaglia – Mc – ICI

→ F24 presso tutti gli sportelli postali e bancari indicando i seguenti codici:

 

  • I.C.I. Abitazione Principale: 3901
  • I.C.I. Aree fabbricabili: 3903
  • I.C.I. Altri Immobili: 3904
  • Interessi I.C.I. : 3906
  • Sanzione I.C.I : 3907

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

I contribuenti che non adempiono agli obblighi tributari sopra citati nei termini previsti, possono usufruire di tale istituto al fine di regolarizzare le omissioni nei versamenti e/o nelle dichiarazioni, con l'applicazione di sanzioni ridotte, prima che inizi l'attività ispettiva dell'Ente