IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

RICHIAMATI l'art. 8, comma 3 e l'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza della determinazione delle aliquote;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 (G.U. 31 dicembre 2007, n. 302), è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2008 (G.U. 29 marzo 2008, n. 75), è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2008 il termine per l'approvazione del bilancio, per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali;

RICHIAMATO il comma 173, lettera b), dell'art. 1 della citata legge 27.12.2006 n. 296 che integra il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs n. 504/1992 e prevede che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 23/E del 11.02.2000 con la quale, con decorrenza 1^ gennaio 2000, si riconosce alle pertinenze lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12.05.2008;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che fissa le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2007, esecutiva ai sensi della legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2007;

Richiamato l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del d.L. n. 262/2006:

Preso atto che il Ministero dell’interno, sulla base dei commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262/2006, ha ridotto i trasferimenti erariali per l’anno 2007 per un importo di € 1.167,43;

Richiamata altresì la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge finanziaria 2008", ed in particolare:

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

  1. deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);
  2. ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);
  3. elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);
  4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 662);
  5. applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);
  6. stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 2, comma 287, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
  7. stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
  8. applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni per abitazione principale previste per l'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12.05.2008;

VISTA la Legge 24.12.2007 n. 244 - finanziaria 2008;

Dopo breve discussione che vede partecipi e favorevoli tutti i consiglieri;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

presenti 11

votanti 11

astenuti -

voti favoreli 11

voti contrari -

all'unanimità

 

D E L I B E R A

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione.

2) di confermare per l'anno 2008 l'aliquota ICI ordinaria nella misura del 6.00 per mille.

3) di confermare per l'anno 2008 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5,50 per mille.

4) rientrano in questa aliquota anche gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il 2^ grado di parentela (figli o nipoti) che li utilizzino come abitazione principale. La detrazione per abitazione principale é ammessa solo nel caso in cui il contribuente non ne abbia già usufruito per un altro fabbricato;

5) di confermare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008 in Euro 103,29.

6) di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 4, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (sono esclusi da tale ulteriore detrazione gli immobili di cui al precedente punto 3) comma 2 - risoluzione n. 1/DPF del 31.01.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze);

7) di confermare per l'anno 2008 l'aliquota del 6 per mille per gli alloggi locati, con contratto di locazione regolarmente registrato e per un periodo di almeno dieci mesi rispetto all'anno di imposizione, a persone che la utilizzino come abitazione principale.

Per l'applicazione di questa aliquota deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposizione, indicando gli estremi di registrazione dell'atto;

8) di confermare per l'anno 2008 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

9) di stimare in € 100.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

10) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione delle presente Delibera sul sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il relativo invio del presente atto al citato Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità Locale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97;

11) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi alla riscossione ed accertamento dell'imposta nominando lo stesso Responsabile del procedimento.