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DELIBERA
DI ELEVARE per l'anno 2006 a norma del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs 504/92 e sue successive modifiche ed integrazioni, a euro 154,94 la detrazione ai fini ICI, relativa all'abitazione principale in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) soggetti passivi portatori di handicap o aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
b) pensionati, il cui nucleo familiare sia composto dal richiedente, dal coniuge a carico e dai figli a carico ai sensi dell'art. 12 T.U.I.R. 22.12.1986 N. 917, aventi un reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a euro 826,33 (comprensivo di qualsiasi pensione, assegno o indennità ) e i cui componenti del nucleo familiare (come individuato anagraficamente alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta) non abbiano, neanche in quota parte, a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari (quali terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale) all'infuori dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprietà immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente con la stessa o autonomamente come C/6.
c) soggetti passivi proprietari di una SOLA UNITA' IMMOBILIARE di categoria catastale A/3 (abitazione di tipo economico) o di categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare). La detrazione spetta a condizione che ogni membro del nucleo familiare, così come individuato ANAGRAFICAMENTE alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta, non abbia, neanche in quota parte, a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari (quali terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale) all'infuori dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprietà immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale, classificato nella stessa categoria catastale del fabbricato o autonomamente come C/6. In ognuna delle casistiche sopra elencate devono essere comunque rispettate le disposizioni che consentivano la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92.
2) DI DARE ATTO che i soggetti sopra citati detraggono dall' imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo di euro 154,94 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) DI DARE ATTO che coloro, i quali hanno già beneficiato della riduzione per l'anno 2005, non dovranno produrre domanda per il 2006; l'obbligo di presentazione della domanda resta per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1, ne richiedono i benefici per l'anno 2006. A tale riguardo la domanda verrà indirizzata al Comune ed inoltrata entro il 30.06.2006 su apposito modulo, messo a disposizione dell'Amministrazione, nel caso di unità immobiliari acquistate entro la data del 30.06.2006; per le unità immobiliari acquistate oltre tale data, la domanda indirizzata al Comune potrà essere presentata entro il 20.12.2006 unitamente a copia del rogito notarile (attestante l'effettiva data di acquisto) o a una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità la data di acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende richiedere la maggior detrazione.
Alla domanda dovrà essere allegata a seconda dei casi la seguente documentazione:
a) SOGGETTI PASSIVI PORTATORI DI HANDICAP O AVENTI A CARICO UN PORTATORE DI HANDICAP:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, da cui risulti il rilascio della certificazione dell'ASL ai sensi della L. 104/92 attestante che il richiedente o il soggetto a carico é portatore di handicap;
b) PENSIONATI:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che:
- il reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non é superiore a euro 826,33;
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione é la sola unità immobiliare, su tutto il territorio dello Stato, dell'intero nucleo familiare, come individuato anagraficamente alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento. Viene escluso dal computo delle altre proprietà immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente autonomamente o come categoria C/6;
c) SOGGETTI PASSIVI PROPRIETARI DI UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE DI CATEGORIA CATASTALE A/3 (TIPO ECONOMICO) O A/4 (TIPO POPOLARE):
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, da cui risulti che l'abitazione di categoria A/3 o A/4 per cui viene richiesta la maggiore detrazione é la sola proprietà immobiliare, su tutto il territorio dello Stato, dell'intero nucleo familiare, come individuato anagraficamente alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta. Viene escluso dal computo il garage costituente pertinenza dell'abitazione principale accatastato con la stessa o autonomamente come categoria catastale C/6.
4) DARE ATTO che rimane invariato l'importo di euro 103,29 quale detrazione applicabile da tutti quei soggetti nei confronti dei quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto.
5) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento viene comunque garantito il gettito iscritto in bilancio ed il relativo pareggio economico.
6) DI CONFERIRE al presente provvedimento la più ampia divulgazione nei modi ritenuti più opportuni, compresa la pubblicazione in G.U. così come previsto dalla Legge 446 del 1997.
7) DI CONFERMARE le aliquote ICI approvate con atto della Giunta Municipale n. 33 del 17.03.2006;
DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato in modo specifico con il presente atto si rinvia alla normativa in vigore.
Discussione: la discussione relativa ai primi 5 punti all'ordine del giorno é avvenuta in forma unitaria ed é allegata all'originale della delibera n. 10 approvato in data odierna (approvazione Bilancio).