LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. da cui si evince la competenza in via residuale della Giunta Comunale in ordine all'approvazione delle tariffe dei Servizi dei Tributi Comunali;

 

 

 

 

 

VISTO l'art. 53 - comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388 (FINANZIARIA 2001) come stabilito dall'art. 27 - comma 8^ della Legge 28.12.2001, n. 448 (FINANZIARIA 2002) il quale così dispone:

 

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gvo 28.9.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento"

 

 

 

VISTO L’art. 1 della Legge n.26 del 1/3/2005 contenente il differimento al 31 marzo 2005 del termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l'anno 2005 degli Enti Locali;

 

 

VISTA la LEGGE FINANZIARIA 2005  n. 311 del  30/12/2004

 

 

 

CONSIDERATO che fra i diversi tributi comunali occorre provvedere anche alla determinazione dell'aliquota annuale I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), altrimenti si intende stabilita nella misura minima del 4 per mille;

 

 

 

VISTA la legge 23 ottobre 1992 n. 421, contenente la delega al Governo, per la istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

 

 

VISTO il Titolo I^ del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, attuativo della delega il quale dispone l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

 

 

DATO ATTO che:

 

- presupposto dell'imposta é il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;

 

- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione degli stessi;

 

- l'imposta é riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;

 

- l'aliquota in misura unica, con riferimento al valore degli immobili, é stabilita con deliberazione, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

 

 

CONSIDERATO  che questo ente, in sede di prima determinazione,

 

con deliberazione di Giunta n. 40 del 16.02.1993 ha stabilito l'istituzione dell'ICI ed indicata l'aliquota per l'anno 1993 nell'importo del 5 per mille;

 

 

 

VISTO che le determinazioni che hanno suggerito di adottare le suddette misure sono rimaste invariate, per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001  e 2002 nei quali con propri atti nn. 254 del 26.10.1993 (CO.RE.CO. 1.12.1993, prot. n. 5636/4), 326 del 24.12.1994, 21 del 10.02.1996, 14 dell'1.2.1997, 10 del 20.2.1998 n. 4 del 29.1.1999 e  n. 4 del 26.02.2000  è sempre stata confermata la suddetta aliquota;

 

 

 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 11 del 7/02/2001 con la quale veniva determinata per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali, misure confermate per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente con delibere di G.C. n. 19 del 9.2.2002 , n. 21 del 27.2.2003 e n. 119 del 05/12/2003;

 

 

 

VISTI gli artt. 58 e 59 del D.L.gvo 15 dicembre 1997, n. 446 a mezzo dei quali sono state apportate modifiche alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed é stata stabilita una potestà regolamentare in materia di tale imposta;

 

 

 

VISTO l'art. 1 comma 5 della legge 27.12.1997 n. 449 secondo cui i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

 

 

RITENUTO di aderire a tale agevolazione allo scopo di favorire il recupero di dette unità immobiliari o la costruzione di autorimesse o posti auto;

 

 

 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto di C.C. n. 58 del 28.11.1998 (Co.Re.Co Prot. 7946/98 del 7.1.1999) e la successiva determinazione di aliquota con deliberazione C.C. n. 4 del 29.1.1999 per le fattispecie individuate dal suddetto art. 1 comma 5 Legge 449/97;

 

 

 

RITENUTO di voler confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell' I.C.I. nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di euro 103,29 per le abitazioni principali. e di confermare altresì ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27.12.97 n. 449 l'aliquota agevolata dell'ICI al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per i quali l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

 

 

 

 

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE del SETTORE II^ (ECONOMICO FINANZIARIO ), per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1^ del T.U.E.L./2000 ed inserito all'originale del presente atto come segue;

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE             F.to Rag. Cingolani Paola

 

 

 

VISTO il PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE del SETTORE II^ (ECONOMICO FINANZIARIO) sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, del T.U.E.L./2000 inserito all'originale del presente atto come segue:

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE              F.to rag. Cingolani Paola

 

 

 

 

 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

1 - DI CONFERMARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2005 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali.

 

 

 

2 - DI CONFERMARE ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27.12.1997 n. 449 l' aliquota agevolata dell'ICI al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come già disposto con consiliare n. 4 del 29.1.1999;

 

 

 

3 - DI CONFERMARE, per il combinato disposto dall'art. 11 - comma 4^ del D.L.gvo 30.12.1992, n. 504 anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 107 del T.U.E.L./2000, l'Istruttore Direttivo Contabile (Cat. D/4). Rag. PAOLA CINGOLANI per l'esercizio delle funzioni di cui allo stesso art. 11 - comma 4^ del DLgs 30 dicembre 1992 n. 504, con facoltà per lo stesso di esercitare direttamente tale funzione, coadiuvato dagli uffici comunali competenti (Ufficio Ragioneria e Ufficio Urbanistica).

 

 

 

4 - Di trasmettere la presente deliberazione ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.L. 446/97 al MINISTERO DELLE FINANZE - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e di provvedere inoltre alla sua pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Infine, stante l'urgenza costituendo il presente atto Allegato al Bilancio di Previsione 2005;

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Con separata votazione UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

 

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4^ del T.U.E.L. n. 267/2000.