DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del 19-05-08
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Oggetto: DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI, ALIQUOTE
E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPO=
STA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO
2008: PROVVEDIMENTI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
...OMISSIS...
DELIBERA
I. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
II. Di determinare, per tutto quanto esposto e motivato in narrativa, nel modo di seguito evidenziato, le diverse aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, nel territorio del Comune di Montecosaro, per l'anno 2008:
- ALIQUOTA ORDINARIA: 7,0 (SETTE VIRGOLA ZERO) PER MILLE;
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA 5,5 (CINQUE VIRGOLA CINQUE) PER MILLE.
- DETRAZIONE ORDINARIA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE = EURO 103,29
- DETRAZIONI MAGGIORATE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
(in favore delle categorie di soggetti individuate dall'art. 31, comma 4, del Regolamento Com.le dell'ICI, in possesso della sola "abitazione principale" ed in subordine alla verifica dei requisiti, nonché nel rispetto delle condizioni, indicati dallo stesso articolo)
- GIOVANI COPPIE : EURO 153,29- PENSIONATI : EURO 153,29- NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI: EURO 203,29ulteriormente aumentata di EURO 50,00- FAMIGLIE CON DISABILI: EURO 203,29
III. Di dare atto che, oltre alle detrazioni di cui al precedente punto, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta la nuova ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di Euro 200,00=. Le abitazioni che beneficieranno della predetta ulteriore detrazione sono quelle classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n.244. La minore imposta derivante al comune per effetto della nuova predetta detrazione per l'abitazione principale sarà rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali erogati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal comune stesso, salvo conguaglio.
... OMISSIS...