Città di Matelica

Provincia di Macerata

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 18-04-2011

 

Il Segretario Comunale

Matelica, li 07-05-2011

DR. VALENTINI ALESSANDRO

 

CODICE ISTAT 43024

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

   Visto l'art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

  Visto che in base a quanto indicato nell'art. 6 dello stesso decreto 504/92, come modificato dal comma 156 del comma 1 della Legge n.296/2006, l'aliquota d'imposta in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, deve essere stabilita con deliberazione consiliare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo;

 

   Visto che per l'anno 2011, in base a quanto previsto dal comma 16, art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 448/2001 il termine per deliberare l'aliquota d'imposta é stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, approvazione, che alla data odierna risulta fissata al 30.06.2011;

 

Preso atto che con D.L. 93 del 27.05.2008 il legislatore ha stabilito l’abolizione dell’I.C.I. sulla prima casa ad esclusione delle abitazioni “di lusso” e di quelle appartenenti agli iscritti all’AIRE;

 

D E L I B E R A

 

- determinare per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto 504/92 e successive modifiche,  le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

- 4,70 per mille - per le unità abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta;

 

-  7,00 per mille - per le unità abitative non locate e/o locate a canone libero;

 

- 6,00 per mille - per le unità abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o    con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art.2 - comma 3 - della L. 431/98;

 

 - 7,00 per mille- per aree fabbricabili o edificabili;

 

       - 5,50 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili;

 

 

Detrazione per l'abitazione principale (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/93)…………………………………………………………...........Euro 103,29

 

 

- dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui é situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unità per categoria;

 

- dare atto altresì che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);

 

- determinare per l'anno 2011 l'aumento della detrazione per abitazione principale a euro 154,94, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1/1/2010:

 

a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di età e di reddito;

 

b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidità pari al 100%;

 

- determinare che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata ai fini ICI come abitazione principale;

 

- determinare  in €. 3,00 l’importo minimo per cui non si  procede a versamento;

 

- disporre, ai sensi di quanto previsto dal 4^ comma dell'art. 58 del D.Leg.vo n.446/97, la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Inoltre, stante l’urgenza,

 

 

 

D E L I B E R A

 

       rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 

Il SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

f.to SPARVOLI PAOLO