PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ICI 2009

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - Con il Decreto Legge n. 93/2008, pubblicato in G.U. n.

124 del 28 maggio 2008, sono state esentate dal versamento dell’imposta le unità immobiliari adibite

ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, nonchè quelle ad esse assimilate

dal Regolamento Comunale, esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 (abitazioni signorili,

ville, castelli).

Le pertinenze sono parti dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C6, C/7 destinate ed effettivamente

utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale limitatamente ad una unità per categoria.

Ai sensi del vigente regolamento si considera abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito o in comodato, ai

parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) e quelle possedute (ma non locate) da anziani o disabili residenti di fatto

permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti

civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, rientra nei benefici del Decreto Legge 93/2008.

Tale disposizione si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L’ICI va calcolata, per tutti gli immobili posseduti, ad eccezione di quelli esentati ai sensi della norma sopra citata, applicando al

singolo valore imponibile le seguenti aliquote adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2008:

4,7 per mille – Categorie catastali A1 – A8 – A9 adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze;

6,0 per mille - Unità abitative locate nel rispetto dei limiti di d equo canone -

patti in deroga - nuova disciplina sulle locazioni prevista dalla legge 431 del 9-12-98;

7,0 per mille - Unità abitative non locate e/o locate a canone libero;

7,0 per mille - Aree edificabili o fabbricabili;

5,5 per mille - Tutte le altre tipologie di immobili.

Sull’importo relativo alle abitazioni principali di categoria A1 – A8 – A9 è consentita una detrazione di:

103,29 per tutti i possessori, elevata a

154,94 per i soggetti che, all’1-1-2009, hanno i seguenti requisiti:

A) contribuente ultra sessantacinquenne che vive da solo ed in possesso esclusivamente di reddito derivante

dall’abitazione principale e da pensione minima ovvero avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei

medesimi requisiti di età e di reddito

B) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidità pari al 100%:

Dopo aver determinato gli importi delle singole categorie, la somma degli stessi, prima di effettuare il versamento complessivo, va

arrotondata all’Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Non si procede al versamento se l’importo dell’imposta su base annua è inferiore ad € 3,00.

COME SI PAGA

Si può pagare presso gli Uffici Postali o presso tutte le Filiali della Banca delle Marche utilizzando l’apposito bollettino di c/c postale

n., 10717627 intestato al Comune di Matelica – ICI – Servizio Tesoreria Piazza Mattei, 1.

I bollettini da utilizzare sono quelli allegati alla presente lettera ma, in caso di necessità, possono anche essere ritirati presso l’Ufficio

Tributi o l’Ufficio Postale.

E’ possibile versare l’imposta anche con il Mod. F24 sul cui modello possono essere reperite tutte le istruzioni per la corretta

compilazione.

QUANDO SI PAGA

Il versamento in acconto (pari al 50% dell’imposta totale determinata ) va effettuato dall’1 al 16 Giugno 2009;

Il versamento a saldo (residuo 50% o relativo conguaglio) dall’1 al 16 Dicembre 2009.

E’ consentito versare in unica soluzione l’importo totale entro il 16 giugno 2009.

SOPPRESSO L’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

L’art. 37 comma 53 del D.L. n. 223/2006 – convertito in Legge n. 248/2006 – prevede che l’obbligo di presentazione della

dichiarazione di variazione ICI permane fino alla data della effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati

catastali; operatività accertata con decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 (in G.U. S.G. n. 297 del

22/12/2007)

E’ pertanto soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ai sensi ed entro i termini di cui al comma 4 dell’art.

10 del D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992 per la variazioni intervenute nell’anno 2008 ed eccezione dei casi di:

- riduzione d’imposta (inagibilità inabitabilità, uso gratuito a parenti di I grado, ecc. .....)

- elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendenti da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche

previste dall’art. 3 bis del D. Lgs. N. 463/1997 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tributi – Tel. 0737/781832 – 0737/781833, aperto al pubblico dal Lunedì

al Sabato dalle 9:30 alle 13:00 Martedì e Giovedì dalle 15:30 – 18:30.