IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
- determinare per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto 504/92, come modificato dal comma 156 del comma 1 della Legge n.296/2006, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
- 4,70 per mille - per le unità abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta;
- 7,00 per mille - per le unità abitative non locate e/o locate a canone libero;
- 6,00 per mille - per le unità abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art.2 - comma 3 - della L. 431/98;
- 7,00 per mille- per aree fabbricabili o edificabili;
- 5,50 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili;
Detrazione per l'abitazione principale (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/93)…………………………………………………………....................Euro 103,29
Detrazione per l'abitazione principale (art. 8 comma 2-bis del D.Lgs. 504/93) pari all’1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di 200 euro escluse le abitazioni di categoria A1, A8 e A9.
- dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui é situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unità per categoria;
- dare atto altresì che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
- determinare per l'anno 2008 l'aumento della detrazione per abitazione principale a euro 154,94, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1/1/2008:
a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di età e di reddito;
b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidità pari al 100%;
- determinare che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata ai fini ICI come abitazione principale;
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito che la somma di modesto ammontare onnicomprensive di interessi o sanzioni, fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti è fissata in € 3,00;
- disporre, ai sensi di quanto previsto dal 4^ comma dell'art. 58 del D.Leg.vo n.446/97, la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.